Trasporti Eccezionali - Anas - Preavviso di transito per le autorizzazioni periodiche con massa superiore a 44 ton – Nuove disposizioni del 1 luglio 2019

Infrastrutture e logistica

Informiamo le Aziende associate che, con l’allegata nota del 1° luglio 2019, l’ANAS è tornata sul tema del preavviso di transito per le autorizzazioni periodiche dei trasporti eccezionali con massa superiore a 44 ton, in considerazione delle rilevazioni effettuate nel periodo transitorio e tenuto conto delle osservazioni emerse al tavolo con le Associazioni di categoria.

In particolare, al fine di migliorare la gestione dei dati di traffico, ANAS ha previsto la temporanea esenzione dall’obbligo di comunicazione di transito per alcune categorie di veicoli e di trasporti, in considerazione della loro specificità.

Con decorrenza immediata, è stata disposta la rettifica delle condizioni generali delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali di seguito indicati:

·  preavviso transito autorizzazioni singole e multiple: il titolare dell’autorizzazione almeno 48 ore prima dell’inizio di ciascun viaggio, tramite il portale TEWEB e la ricevuta del preavviso di transito costituisce parte integrante dell’autorizzazione. In mancanza dell’invio del preavviso, il trasporto eccezionale si intende non autorizzato. Per i viaggi da effettuarsi nelle 48 ore immediatamente successive al rilascio del titolo, il preavviso dovrà essere comunque effettuato con congruo anticipo;

·  annotazione viaggio autorizzazioni singole e multiple: il conducente o il capo scorta è tenuto ad effettuare l’annotazione della data ed ora di inizio/fine viaggio utilizzando obbligatoriamente TEWEB APP. Dopo l’inizio del viaggio il dispositivo mobile dovrà restare attivo a bordo del veicolo del T.E o del veicolo di scorta. In caso di comprovata difficoltà tecnica per l’annotazione del viaggio, è necessario telefonare al numero verde ANAS 800.841.148. L’operatore ANAS annoterà il viaggio previa comunicazione dei dati riportati sulla ricevuta di preavviso di transito. In mancanza dell’annotazione, il trasporto eccezionale si intende non autorizzato;

·  comunicazione preavviso transito autorizzazioni periodiche con massa superiore ai limiti stabiliti dall’art.62 Cds: il titolare dell’autorizzazione prima dell’inizio di viaggio deve obbligatoriamente comunicare il preavviso di transito tramite il portale TEWEB e la ricevuta del preavviso di transito costituisce parte integrante dell’autorizzazione. Il mancato preavviso costituisce il mancato rispetto della prescrizione sanzionabile ai sensi dell’art.10, comma 19 del Cds (sanzione amministrativa da 155 a 622 euro).

Fino al 31 dicembre 2019, tale prescrizione non si applica alle seguenti categorie di veicoli e trasporti:

o    mezzi d’opera con masse di cui all’art.10, comma 8 Cds (inferiori a 60 ton), per trasporti dell’attività edilizia, stradale, escavazione mineraria;

o    veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 ton;

o    trasporti di blocchi di pietre naturali, di elementi prefabbricati compositi, apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (art.10, comma 2 lett.b);

o    trasporti di macchine operatrici da cantiere se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (art.13, comma 2, parte B, lett. b) - Regolamento d’esecuzione DPR 495/92).

·  comunicazione inizio e fine viaggio autorizzazioni periodiche con massa superiore ai limiti stabiliti dall’art.62 Cds: il conducente o il capo scorta è tenuto a comunicare data e ora inizio/fine viaggio utilizzando obbligatoriamente TEWEB APP. Dopo l’inizio del viaggio il dispositivo mobile dovrà restare attivo a bordo del veicolo del T.E o del veicolo di scorta. In caso di comprovata difficoltà tecnica per l’annotazione del viaggio, è necessario telefonare al numero verde ANAS 800.841.148. L’operatore ANAS annoterà il viaggio previa comunicazione dei dati riportati sulla ricevuta di preavviso di transito. Il mancato preavviso costituisce il mancato rispetto della prescrizione sanzionabile ai sensi dell’art.10, comma 19 del Cds (sanzione amministrativa da 155 a 622 euro).

Fino al 31 dicembre 2019, tale prescrizione non si applica alle seguenti categorie di veicoli e trasporti:

o    mezzi d’opera con masse di cui all’art.10, comma 8 Cds (inferiori a 60 ton), per trasporti dell’attività edilizia, stradale, escavazione mineraria

o    veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 ton;

o    trasporti di blocchi di pietre naturali, di elementi prefabbricati compositi, apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (art.10, comma 2 lett.b);

o    trasporti di macchine operatrici da cantiere se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (art.13, comma 2, parte B, lett. b) - Regolamento d’esecuzione DPR 495/92).

La modifica apportata alle Condizioni Generali si applica anche ai titoli autorizzativi già rilasciati, per la parte residua di validità. 

A partire da luglio 2019, i titolari di autorizzazioni periodiche temporaneamente esentate dalle comunicazioni in modalità digitale dovranno trasmettere per PEC, per ogni autorizzazione, alle aree compartimentali interessate, entro il 10 di ogni mese, un report con il numero di viaggi eseguite nel mese precedente, indicando anche i percorsi effettuati. L’invio di tali percorsi dovrà essere effettuato esclusivamente tramite un foglio excel – in allegato – pubblicato sul portale Anas TEWEB. In alternativa, i dati dei viaggi potranno essere comunicati tramite la compilazione dei soli preavvisi per mezzo dello stesso portale Anas ed in caso di impossibilità, dovrà essere contattato il numero verde per le suddette annotazioni e comunicazioni.

Nota ANAS 1.7.2019.pdf

Modulo comunicazione mensile viaggi.xlsx

09 luglio 2019

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