Trasporti eccezionali: chiarimenti MIT su proroga validità autorizzazioni

Logistica, infrastrutture e trasporti

Il MIT-DG Sicurezza stradale, con l'allegata circolare del 1° giugno scorso, ha fornito delucidazioni sull’applicazione della proroga della validità delle autorizzazioni – prevista dall’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, convertito nella Legge 27/2020 – per i trasporti eccezionali, al fine di garantire omogeneità applicativa e dare certezza a tutti gli operatori della filiera.

La circolare, dapprima, illustra le diverse tipologie autorizzative (inquadramento normativo), poi si sofferma sul coordinamento delle disposizioni normative dell’art. 10 CDS e dell’art. 103, comma 2, del DL suddetto ed infine procede ad una disamina dei “casi particolari” per la validità della proroga del titolo autorizzativo.

Inquadramento normativo

La circolare riporta il quadro normativo di settore su cui interviene la normativa di “proroga”.

Nello specifico, vengono illustrate le diverse tipologie autorizzative per la circolazione dei trasporti eccezionali (singola, multipla, periodica) e la possibilità di ottenimento del rinnovo delle stesse (anche con validità scaduta), su richiesta degli interessati, secondo le procedure previste dall’art. 15 del Regolamento del CDS. Gli enti proprietari e/o gestori delle strade devono comunque procedere ad una verifica, prima di poter far eseguire il trasporto, della sussistenza delle “condizioni” di circolazione in relazione ai percorsi da autorizzare ed alle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo.

La presenza di tali “condizioni” risulta essenziale per il rilascio, il rinnovo o la proroga, poiché sono variabili in funzione di una serie di fattori contingenti, che solo gli enti proprietari e/o gestori delle strade possono conoscere; ciò risulta finalizzato a garantire la sicurezza sia del trasporto eccezionale sia delle infrastrutture stradali attraversate. In tal senso, è necessario un provvedimento espresso che ne legittimi l’effettuazione in un determinato periodo di tempo con precise date di scadenza”.

La circolare, constatando che con il termine generico “autorizzazioni”, l’art.103 sembra ricomprendere anche quelle per i trasporti eccezionali, scadute tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la cui validità è estesa per i 90 giorni successivi alla fine emergenza sanitaria (fine ottobre 2020) ha fornito alcuni chiarimenti in merito.

Coordinamento dell’applicazione dell’art. 10 CDS e del comma 2, art. 103

La circolare sottolinea l’importanza della proroga della validità del titolo autorizzativo per l’esercizio dei trasporti eccezionali, perché, risponde, da un lato, all’esigenza di  superare le difficoltà operative degli enti proprietari e gestori di strade –  soprattutto di quelli  meno strutturati – che possono essere impossibilitati, nell’attuale fase di emergenza sanitaria, al rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dalla norma, e dall’altro, di evitare di danneggiare i titolari dell’autorizzazione in scadenza, parzialmente utilizzata a causa del blocco delle attività e della circolazione stradale, e di conseguenza ne consente l’utilizzo oltre il termine di scadenza naturale, anche in considerazione degli oneri economici connessi al rilascio e al danno conseguente al mancato utilizzo.

Gli enti debbono, pertanto, verificare il permanere delle condizioni tecniche e di sicurezza della circolazione dei veicoli che effettuano trasporti eccezionali e procedere al controllo sistematico delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell’art. 10 CDS, alle quali si applica la proroga dell’art.103 suddetto. Tuttavia, qualora si manifestino sopravvenute situazioni di incompatibilità nell’utilizzo dell’autorizzazione, l’ente procederà alla revoca o sospensione dell’autorizzazione (art.17, comma 4, Regolamento di esecuzione CDS).

Nell’ottica di reciproca collaborazione, i titolari di autorizzazioni dovranno inviare una comunicazione agli enti proprietari ed ai gestori, qualora intendano avvalersi della proroga delle autorizzazioni, al fine di consentire agli stessi di concentrare l’attenzione sui titoli sui quali sussiste un concreto interesse all’utilizzo.

I soggetti che non hanno potuto utilizzare appieno il titolo autorizzativo, saranno compensati per il mancato sfruttamento del titolo a causa del blocco. Anche i diritti di istruttoria, dovuti all’ente proprietario e/o gestore, per l’espletamento degli accertamenti tecnici necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di sicurezza nel periodo di estensione di validità dell’autorizzazionedevono ritenersi assolti.

La circolare precisa, quindi, che per tutte le autorizzazioni rientranti nell’ambito di applicazione del comma 2, dell’art. 103, non è dovuto alcun indennizzo ulteriore rispetto a quello versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione in scadenza.

Condizioni e casi particolari

Tutte le autorizzazioni (singola, multipla o periodica), in scadenza nel periodo 31 gennaio –31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale la cessazione è prevista al 31 luglio 2020 e pertanto la validità è estesa fino al 29 ottobre 2020), indipendentemente dalla durata delle autorizzazioni stesse.
L’estensione della proroga non è applicabile alle autorizzazioni singole e le multiple i cui viaggi erano stati già completamente eseguiti alla data del 30.01.2020. Per tali autorizzazioni, infatti, non può applicarsi la proroga ex lege di cui al comma 2 dell’art. 103, in quanto sono applicabili i termini di cui all’art. 15 del Regolamento CDS.

Le autorizzazioni periodiche che beneficiano dell’estensione ai sensi dell’art.103 possono essere utilizzate soltanto fino al termine della proroga e per il rinnovo si segue la procedura dell’art.15 CDS, anche ai fini del calcolo di eventuale indennizzo.

Le autorizzazioni periodiche con scadenza in data successiva al 31 luglio 2020, non rientrano tra le autorizzazioni prorogate “ope legis” e possono essere rinnovate normalmente.
Le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell’entrata in vigore dell’art. 103 (17 marzo 2020) e quelle rilasciate sulla base di richieste presentate dopo il 17 marzo 2020, non subiscono variazioni del termine finale di validità, in quanto il rilascio ha già tenuto conto dell’emergenza.

Circolare MIT 1.6.2020.pdf

09 giugno 2020

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