Trasporti Internazionali: regolamento (UE) 2021/267 – Licenze comunitarie e copie conformi – Termini di validità e presentazione delle domande di rinnovo

Logistica, infrastrutture e trasporti

Con la circolare MIMS del 4 marzo 2021 – allegata alla presente, la competente direzione generale del Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili ha fornito alcune indicazioni a seguito del Regolamento UE 2021/267 sulla proroga di validità di tutta una serie di documenti riguardanti la circolazione dei veicoli.

Il Ministero ricorda in primo luogo che il predetto Regolamento prevede, fra l’altro, che la validità di una licenza comunitaria per il trasporto di merci, che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla scadenza riportata nel medesimo documento ed anche per le copie certificate conformi si segue lo stesso principio.

Fermo restando pertanto quanto previsto dal richiamato Regolamento, gli uffici del MIMS continuano ad assicurare l’attività di rilascio/rinnovo di tali autorizzazioni internazionali, qualora vengano presentate domande da parte delle imprese, in quanto tale attività rientra tra quelle “indifferibili” individuate dalla Motorizzazione, in vigenza dell’emergenza COVID.

Per quanto riguarda le modalità di rinnovo delle licenze comunitarie in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 e delle relative copie conformi, la cui validità risulta prorogata dal Regolamento in oggetto per un periodo di 10 mesi, per evitare il rischio di cumulo delle domande di rinnovo in un periodo limitato e al fine di consentire una efficace organizzazione dell’attività di rilascio di tali permessi, in deroga a quanto disposto con la circolare MIT n. 6/17 del 6 giugno 2017 (che indica per le domande di licenza per il trasporto di merci un periodo massimo di 2 mesi quale termine anticipabile rispetto alla scadenza), raccomanda alle imprese interessate di presentare la domanda con un consistente anticipo rispetto alla data di scadenza, in particolare per quelle che si avvalgono della proroga di 10 mesi della loro validità.

La circolare ministeriale precisa inoltre che della proroga di validità non possono avvalersi le licenze comunitarie rientranti del precedente Regolamento 2020/698, ma soltanto quelle che ricadono nel periodo sopra evidenziato.

Non è consentito l’utilizzo delle copie certificate conformi della licenza comunitaria precedente, in quanto la validità delle copie conformi è strettamente dipendente dalla validità della licenza medesima e non possono conservare validità le copie conformi di una licenza sostituita per rinnovo.

Il Ministero sottolinea infine che, in caso di licenza prorogata “ex lege” dal citato regolamento, per ragioni tecniche legate al sistema informatico, non è possibile procedere al rilascio di copie certificate conformi della stessa nel periodo di proroga della validità in quanto il sistema non consente la stampa di copie certificate conformi di licenze già “formalmente” scadute.

Circolare MIMS 4 marzo 2021.pdf

10 marzo 2021

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