Trasporti - Covid-19: ordinanza Ministero della Salute 13 febbraio 2021

Logistica, infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che è stata pubblicata sulla GU n. 38 del 15 febbraio 2021 l’Ordinanza del Ministero della Salute 13 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’Ordinanza del Ministero della Salute del 3.11.2020 è prorogata fino al 5 marzo 2021.

Il provvedimento stabilisce le condizioni per l’ingresso in Italia dei viaggiatori provenienti dal Brasile, disponendo che, ingresso di viaggiatori, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 14.01.2021, è vietato l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile. E’ consentito l'ingresso e il traffico aereo dal Brasile soltanto se i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19, abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla Ordinanza osservata ovvero che rientrino nei casi di cui all'art.  8, comma 7, lettera n), del DPCM suddetto e siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso.

Hanno l’obbligo di dichiarazione prevista dall’art. 7 del DPCM e  di presentare all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo oppure di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al  momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile,  ovvero entro 48 ore dall'ingresso  nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto. E’ previsto l’obbligo, a prescindere dall’esito del test, di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o dimora nei termini di cui all'art. 8, commi da 1 a 5, del DPCM 14.01.2021. Inoltre, l’ingresso deve essere comunicato all’azienda sanitaria locale competente per territorio   e sussiste l’obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 14 giorni di quarantena.

Da tale disciplina sono esentati il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di merci e persone e i membri dell’equipaggio sempreché si sottopongano ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Di maggiore interesse è la limitazione all’ingresso nel territorio nazionale di viaggiatori che provengono dall’Austria. Infatti, si prevede l'ingresso e il transito è consentito alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a dodici ore in Austria, con le seguenti modalità:

- obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso di  un  test  molecolare  o  antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; oppure di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di  confine,  ove  possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel  territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;

- di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test, alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'art. 8, commi da 1 a 5, del DPCM 14.01.2021, dandone comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria  competente  per territorio;

- obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 14 giorni di quarantena.

Il personale viaggiante in ingresso o in transito in Italia che abbia soggiornato o transitato in Austria per più di 12 ore nei 14 giorni precedenti ha l’obbligo di possedere una certificazione che attesti di essersi sottoposto nei 7 giorni precedenti l’ingresso in Italia a tampone molecolare o antigenico con esito negativo; la certificazione dovrà essere presentata alle autorità in caso di controllo; resta inoltre fermo l’obbligo previsto dal DPCM 14.1.2021 di comunicare le esigenze lavorative che hanno motivato l’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di entrata.

Quindi il personale viaggiante sarebbe esonerato agli obblighi previsti per i “viaggiatori”, ma ha l’obbligo di presentare “a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli” la certificazione del test nei 7 giorni precedenti.

Numerose sono state le azioni avviate da Confindustria, sia a livello europeo che nazionale, e continua a monitorare la situazione, sollecitando le istituzioni per promuovere le iniziative necessarie alla risoluzione di questa ennesima situazione di crisi, tenendo conto che già sussiste una regolamentazione europea (le “green lanes”) che dovrebbe garantire i flussi di trasporto interni in tema di sicurezza sui rischi di contagio.

Ordinanza Ministero Salute 13.02.2021-Brasile-Austria.pdf

17 febbraio 2021

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