Attestazioni per la sussistenza di cause di forza maggiore

Emergenza coronavirus

Informiamo le Aziende associate che il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato a Unioncamere, CCIAA e Associazioni imprenditoriali, una circolare sulla possibilità, per le stesse Camere, di rilasciare alle imprese dichiarazioni sullo stato di emergenza conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla Legge per il contenimento dell'epidemia – si veda in proposito la nostra informativa n. 1377 del 26 marzo 2020.

Tali dichiarazioni saranno rilasciate in lingua inglese e con riferimento ai contratti con controparti estere, affinché le imprese possano esibirle a queste ultime per giustificare l’impossibilità di assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali già assunti, per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.

La Circolare fa seguito alla richiesta di Confindustria di favorire, in linea con le prassi seguite in altri ordinamenti stranieri, compresi alcuni Stati membri dell’UE (es. Austria), il rilascio di certificati di forza maggiore da parte delle Camere di Commercio. 

Si tratta di un primo importante intervento assunto a legislazione vigente, che testimonia l'attenzione del Ministero sulla problematica. Al fine di ampliare il perimetro delle dichiarazioni camerali e valorizzare il riconoscimento della forza maggiore nell'esecuzione dei contratti, stiamo intervenendo anche nell'iter di conversione del DL Cura Italia, sostenendo un emendamento che attribuisce espressamente alla CCIAA la competenza a rilasciare i certificati alle imprese impossibilitate - anche temporaneamente - all'adempimento, a prescindere dalla natura (nazionale o internazionale) del contratto. 

LA CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE 

La clausola di forza maggiore è tipica dei contratti internazionali (ma non solo) che non si esauriscono in tempi brevissimi (ad es. distribuzione, agenzia, franchising, fornitura, appalti ecc. e tutti i contratti ad esecuzione continuativa) e viene di norma inserita affinché, al verificarsi di determinate circostanze eccezionali, la parte che ne subisce gli effetti possa sospendere l'esecuzione del contratto o, se la causa perdura, risolverlo, senza incorrere in responsabilità contrattuali ed eventuali ipotesi di risarcimento danni.

I diversi ordinamenti però possono inquadrare in maniera diversa la clausola per cui è importante verificare i propri contratti in essere, le clausole espresse e le condizioni in cui si applicano (la pandemia potrebbe non esservi ricompresa).

I Paesi di Common law (U.S.A. e UK in primis) hanno un approccio diverso, infatti, il concetto americano di “impractibility” e quello britannico di “frustration”, che spesso vengono avvicinati al concetto di forza maggiore, hanno nella realtà una portata molto più limitata, con la conseguenza che nei rapporti sottoposti ad una di queste legislazioni se si desidera invocare un caso di forza maggiore è cruciale inserire la relativa clausola nel contratto.

IMPOSSIBILITA' AD ADEMPIERE 

In via generale è importante sottolineare che non sono considerati cause di forza maggiore quegli eventi che rendono più difficile l’esecuzione della prestazione ma solo quelli che la rendono impossibile da eseguire. Le clausole che rendono più difficoltoso adempiere la propria prestazione sono di norma relativa alla eccessiva onerosità sopravvenuta e vanno anch’esse previste nel contratto. Nei Paesi di Common Law, questa eccezione è denominata “Hardship” e va anch’essa prevista nel contratto... (Studio Legale Falbo & Manara –Torino).

Ne deriva che invocare la causa di forza maggiore comporta una dichiarazione di inadempimento contrattuale dovuta ad impossibilità ad eseguire l'obbligazione contratta.

Essendo la tematica particolarmente sensibile e complessa consigliamo alle aziende associate, prima di qualunque invio, di rivolgersi al proprio legale di fiducia al fine di valutarne l'applicazione contemperando anche le esigenze relative alle relazioni commerciali preesistenti tra le parti.

VALUTAZIONE PREVENTIVA SULL'UTILIZZO: 

- Contenuto del contratto (focalizzato su eventuali clausole che si riferiscono alle modalità di applicazione)

- Legge applicabile e foro di competenza (o eventuale arbitrato) - conseguenze di un contenzioso 

- Impossibilità assoluta, impossibilità temporanea (richiesta di sospensiva) quale strada sia la più opportuna di caso in caso.

-Tempestiva comunicazione dell'impossibilità (è fondamentale darne immediata comunicazione in forma scritta ai propri clienti) solo successivamente a tale comunicazione si potrà far valere i contenuti delle attestazioni di cui sotto.

- Analisi specifica della documentazione da parte del proprio legale in merito alla normativa internazionale.

ATTESTAZIONI PER LA SUSSISTENZA DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE Attestazioni della Camera di commercio su dichiarazioni delle imprese per la sussistenza di cause di forza maggiore per emergenza COVID-19

Per le imprese che operano nei mercati internazionali serve una valida documentazione che attesti l’esistenza di causa di forza maggiore a fronte dell’inadempimento delle proprie obbligazioni, senza la quale si troverebbero nella condizione di subire la risoluzione dei contratti, con pagamento di penali e mancato rientro dai costi della commessa già sostenuti. Il Ministero dello Sviluppo economico ha autorizzato le Camere di commercio al rilascio di attestazioni di sussistenza di cause di forza maggiore per emergenza Covid-19 nei contratti con l’estero, su dichiarazione delle imprese.

N.B.: la richiesta va firmata digitalmente oppure con firma autografa, in questo caso il documento va scansionato e inviato insieme a copia del documento di identità in corso di validità.

Modalità di invio: invio telematico tramite la piattaforma Cert'O, sezione "richiesta visti e autorizzazioni".

CCIAA modulo di richiesta certificato forza maggiore.pdf

Fac simile in inglese soggetto ad eventuali modifiche.pdf

30 marzo 2020

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