Conversione in Legge del Decreto "Sostegni-ter": le principali misure

Emergenza Covid-19

Informiamo le Aziende associate che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022 la Legge n. 25 del 28 marzo 2022, di conversione del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (cd. Decreto Sostegni-ter), recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico».

Di seguito segnaliamo le principali novità in materia fiscale, di energia e di contratti pubblici, apportate durante l'iter di conversione.

Possibilità di annullare anche ai fini civilistici, a seguito della revoca fiscale, la rivalutazione o il riallineamento di marchi o avviamenti (art. 3, comma 3-bis) 

La disposizione si collega alla modifica apportata dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 622-624, legge 234/2021) alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nell’art. 110 del DL 104/2020 (cd. Decreto Agosto), che ha fissato nuovi limiti alla deduzione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali (marchi e avviamento), consentendola, per ciascun periodo d’imposta, nella misura di un cinquantesimo, invece dell’ordinario ammortamento per diciottesimi. Chi ha già effettuato la rivalutazione alla data di entrata in vigore della legge di bilancio può revocare la scelta, secondo le modalità stabilite da un provvedimento delle Entrate e le somme pagate possono essere chieste a rimborso o compensate tramite F24. Con tale modifica, viene permesso di annullare l’operazione anche ai fini civilistici, consentendo di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione precedentemente effettuata. Nelle note al bilancio andrà fornita adeguata informativa sugli effetti prodotti dall’esercizio della revoca.

Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili (art. 5, comma 1) 

Esteso anche alle imprese operanti nel settore della gestione delle piscine (codice Ateco 93.11.20) il credito d’imposta locazioni immobili ad uso non abitativo per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2022, spettante alle imprese del settore turistico che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. 

Sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 5-bis)

Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali è stata estesa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà, concessa dall’art. 60 del DL 104/2020 (cd. Decreto Agosto), di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio approvato.

Proroga periodo di utilizzo bonus terme (art. 6)

Differita al 30 giugno 2022, tre mesi in più rispetto al 31 marzo indicato nel testo originario del decreto, l’utilizzabilità dei buoni per l’acquisto di servizi termali, misura con cui l’art. 29-bis del DL 104/2020 (cd. Decreto Agosto) riconosce agli utenti prenotati uno sconto del 100% sul prezzo dei servizi fruiti, fino a un massimo di 200 euro.

Disposizioni in materia di perizie tecniche (art. 10-ter)

Relativamente al credito d’imposta beni strumentali attinente agli investimenti in beni dell’allegato A o B della Legge 232/2016 è previsto che, per il settore agricolo, la perizia tecnica asseverata possa essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022 (Art. 10-quater)

In relazione alle spese sostenute nel 2021 nonché alle rate residue non fruite per le spese del 2020 è stata concessa una proroga per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito in luogo delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi, sia sulle unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici, di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (articolo 121, Dl 34/2020). La scadenza originaria del 16 marzo, già prorogata al 7 aprile dal Provvedimento 3 febbraio 2022, è ora stata nuovamente prorogata al 29 aprile 2022 (comma 1).

Conseguentemente, considerato che i dati delle opzioni relative ai bonus edilizi contribuiscono anche alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate, è stato differito anche il termine a partire dal quale le stesse saranno rese disponibili online dall’Agenzia delle Entrate.
Quest’anno, pertanto, la precompilata potrà essere visionata dal 23 maggio 2022, anziché dall’ordinario 30 aprile (articolo 1, comma 1, Dlgs 175/2014) (comma 2).

Rimessione in termini per la “Rottamazione-ter” e il “Saldo e stralcio” (Art. 10-quinquies)

Il provvedimento ha definito un nuovo calendario per le scadenze della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” delle cartelle, per andare incontro ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate 2020 e 2021 entro il termine del 9 dicembre scorso.  Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato fissato un nuovo termine anche per i versamenti delle rate in scadenza nell’anno 2022.

In particolare, la Legge n. 25/2022 prevede la possibilità di mantenere i benefici delle definizioni agevolate se il versamento delle rate originariamente previste negli anni 2020 e 2021, nonché quelle in scadenza nel 2022, viene effettuato entro le date così previste:

  • 30 aprile 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020 (scadenze del 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020);
  • 31 luglio 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2021 (scadenze del 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021);
  • 30 novembre 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” previste nel 2022 (scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022).

Per ogni scadenza è possibile effettuare il pagamento avvalendosi anche di ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018).

In proposito si segnala che sono state pubblicate sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione le risposte alle domande più frequenti (faq) sulle novità introdotte dalla legge di conversione del decreto “Sostegni-ter”.

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 28)

In materia di cessione dei crediti edilizi e di quelli riconosciuti da provvedimenti emergenziali anti Covid, la norma prevista dal decreto “Sostegni-ter” viene integrata/sostituita con quella successivamente introdotta dall’articolo 1 del “decreto antifrodi” (Dl 13/2022), ora abrogato.
Viene previsto che dopo l’esercizio dell’opzione, sono possibili altre due cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

A partire dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022 non sono possibili cessioni parziali successive alla prima opzione (a tal fine, a ciascun credito sarà attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni). Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni appena citate.

Sono state trasfuse nel decreto “Sostegni ter” anche le misure dell’abrogato Dl 13/2022 recanti, rispettivamente, l’estensione dell’utilizzo del modello F24 ai versamenti relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie e l’introduzione, per il bonus spettante alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa nonché per quello a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator con riferimento ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale degli stessi limiti alla cessione del credito d’imposta visti per i bonus edilizi e quelli anti Covid.

Contratti pubblici – Possibilità di aggiornamento degli accordi quadro aggiudicati/efficaci (art. 29, comma 11-bis)

Con la conversione in legge si va a prevedere anche per gli accordi quadro già aggiudicati o efficaci alla data di entrata in vigore della norma (29.3.22), la possibilità, entro certi limiti, di procedere ad un aggiornamento dei prezzi, al fine di poter dare esecuzione ai lavori.”

Più in particolare, attraverso l’introduzione di un nuovo comma 11-bis, si prevede che le committenti, al fine di dare esecuzione a tali accordi quadro, possano, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate e fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta, utilizzare le risultanze dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 12 della medesima norma.

Tale comma, come noto, affida ad un decreto del MIMS, da adottarsi entro il 30 aprile p.v., previo parere del Consiglio Superiore e dell’Istat e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’approvazione di apposite Linee Guida per garantire l’omogeneità nella formazione e nell’aggiornamento dei prezzari regionali.

Il nuovo comma 11-bis prevede altresì che, nelle more dell’aggiornamento dei prezzari secondo le modalità sopra indicate, le stazioni appaltanti possano, sempre nei limiti delle risorse complessivamente stanziate e del ribasso offerto, incrementare o ridurre i prezzari regionali utilizzati per l’aggiudicazione, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuare dal MIMS su base semestrale, ai sensi del comma 2 della medesima norma.

Si ricorda che tale comma prevede che il Ministero delle Infrastrutture, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, debba adottare decreti di rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi intervenute in ciascun semestre, sulla base della nuova metodologia che l’ISTAT dovrà definire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma, che scadranno il 27 aprile p.v.
La Regione Piemonte ha provveduto all’aggiornamento del prezzario con D.G.R. n. 5-4722 del 04/03/2022 (B.U. n. 10 s.o. n. 3 del 10/03/2022).

Misure in tema di energia

Con la conversione in legge, vengono confermati i contenuti in tema di energia del DL Sostegni-ter con particolare riferimento alla riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 (art. 14) e il contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta per le imprese energivore relativo al primo trimestre (art. 15).

Per quanto riguarda l’introduzione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, cd “taglio degli extra-profitti FER”, tale disposizione era originariamente contenuta nell’art. 16 del Decreto Legge 4/2022.

Il DL 25 febbraio 2022, n. 13 aveva abrogato tale articolo ridefinendo una nuova versione del meccanismo all’art. 5 del suddetto decreto.

La legge di conversione abroga il DL 13/2022 e re-inserisce nel testo del decreto Sostegni-TER all’art. 15-bis tale disposizione.

DL 27 gennaio 2022 n.4.pdf

Legge 25_2022.pdf

30 marzo 2022

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