Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19"

Emergenza coronavirus

Informiamo le Aziende associate che nella giornata odierna entra in vigore il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19" (allegato alla presente), che interviene, in merito a:

art. 1 - Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

art. 2 - Attuazione delle misure di contenimento

art. 3 - Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

art. 4 - Sanzioni e controlli

Nelle more della pubblicazione di circolari illustrative più approfondite, riportiamo qui di seguito i principali elementi del Decreto.

Nuove misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

In riferimento alle nuove misure previste per contenere la diffusione del Coronavirus Covid-19, il D.L. n. 19/2020 prevede la possibilità di potere deliberare misure restrittive di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Nel dettaglio, il nuovo decreto legge rimanda la possibilità di prevedere, sia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri che dei Presidenti delle Regioni, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, una o più tra le misure restrittive indicate (molte già in vigore).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, segnaliamo che si tratta della limitazione della circolazione delle persone, dell’applicazione delle misure di quarantena, dei divieti di riunioni, manifestazioni, assembramenti di persone, manifestazioni, etc…, limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive, la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale, la sospensione dei servizi educativi per e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, la limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, l’adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico, la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente, etc…

Segnaliamo una particolare attenzione al comma 3 dell’art. 1: il nuovo decreto legge prevede che, per tutta la durata dello stato di emergenza (quindi fino al 31 luglio 2020), può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del Prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

Misure urgenti di carattere infraregionale

Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e con efficacia limitata sino a tale momento, le Regioni – in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in parte di esso – possono introdurre misure ulteriormente restrittive nell’ambito delle loro competenze e senza incidere sulle attività produttive e quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Nuove sanzioni

Cambia il sistema sanzionatorio che prevede una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000 per il mancato rispetto delle misure restrittive e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Per le attività ricreative, sportive, i servizi educativi, le attività commerciali e di impresa, si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni e viene disposta dal Prefetto.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

DL 25 marzo 2020 n. 19.pdf

26 marzo 2020

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