DL 8 aprile 2020 n.23 - Liquidità e ulteriori misure a sostegno delle imprese

Emergenza coronavirus

Informiamo le Aziende associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), allegato alla presente.

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su quattro principali ambiti: liquidità, materia societaria e fallimentare, fisco, golden power. I capitoli più positivi, che recepiscono in modo determinante le priorità e le proposte segnalate da Confindustria, sono quelli della liquidità e degli interventi in tema concorsuale e societario.

  1. Liquidità 
 

Fondo di garanzia

  • garanzie a titolo gratuito fino al 31/12/2020. La garanzia coprirà tra il 80% e il 100% dell’importo finanziato, in funzione della dimensione delle imprese e della tipologia di operazione. La dotazione del Fondo è incrementata per 1,5 miliardi di euro. Attraverso questo stanziamento il Fondo potrebbe favorire la concessione di nuovi finanziamenti per oltre 50 miliardi
  • importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro:
    • ammesse le imprese fino a 499 dipendenti
    • rafforzato intervento a garanzia di portafogli di finanziamenti 

Intervento SACE

  • prevista garanzia per un impegno finanziario totale di 200 miliardi di euro (di cui 30 destinati alle PMI) in favore di banche che effettuino finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese di grandi dimensioni; possono accedere le PMI se hanno esaurito la capacità di accesso al Fondo di garanzia. La garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato in base alle dimensioni dell'impresa
  • garanzia subordinata a una serie di condizioni, tra cui l'impossibilità di distribuzione di dividendi e la destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive in Italia e la gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali 
  • rafforzamento del sostegno pubblico all’esportazione, con un sistema di coassicurazione che libera ulteriori 200 miliardi 
  1. Societario e fallimentare
  • rinvio al primo settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi
  • non operatività, fino al 31 dicembre 2020, degli obblighi di riduzione del capitale, per perdite al di sotto del limite legale che si sono verificate nel corso degli esercizi chiusi entro la stessa data, nonché della causa di scioglimento di società per riduzione o perdita del capitale sociale
  • principi di redazione del bilancio in corso nel 2020: possibilità di operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente al 23 febbraio 2020
  • non operatività, fino al 31 dicembre 2020, del meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci
  • proroghe di termini sia ai fini dell’esecuzione di concordati o accordi di ristrutturazione già omologati che ai fini della presentazione di nuovi piani e proposte concordatari o nuovi accordi di ristrutturazione
  • improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020
  • sterilizzazione dei termini per proporre azione revocatorie.
  1. Fisco
  • sospensione, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEFIVA e contributi previdenziali e INAIL:
    • per i soggetti con ricavi 2019 ≤ 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019;
    • per i soggetti con ricavi 2019 > 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 50% dei ricavi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019.
  • Per le imprese con sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza: versamenti IVA di aprile sono sospesi, a prescindere da soglie di ricavo e riduzione di fatturato
  • Acconti IRES e IRAP: disapplicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento, a condizione che la differenza tra quanto dovuto e quanto versato non sia superiore al 20%
  • Certificazioni Uniche: possibile consegnarle ai dipendenti entro il 30 aprile; non è sanzionato il ritardo dell’invio all’Ag. Entrate purché effettuato entro il 30 aprile
  • Ritenute appalti: i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina rilasciati dall’Ag. Entrate entro febbraio, restano validi fino a giugno
  • Credito di imposta sanificazione: esteso anche all’acquisto di DPI e per l’istallazione di altri dispositivi di sicurezza
  • Cessioni di farmaci: non rilevanti ai fini IVA le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole.

4. Rafforzamento Golden Power nei settori strategici e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria.

DL Liquidità.pdf

09 aprile 2020

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