DPCM 11 marzo 2020: alcune specifiche sulle ulteriori misure di emergenza per il contenimento del Coronavirus

Confindustria

Il DPCM 11 marzo 2020, in vigore da oggi fino al 25 marzo 2020, ha previsto ulteriori misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale – si veda in proposito la nostra informativa n. 1277 di oggi.

In particolare, sono sospese una serie di attività commerciali al dettaglio e di servizi di ristorazione, nonché quelle inerenti ai servizi alla persona. Rispetto a tali attività e servizi, il DPCM prevede una serie di deroghe specificamente elencate nei suoi allegati n. 1 e n. 2. Tra le attività e i servizi consentiti, segnaliamo gli ipermercati, i supermercati e le attività delle lavanderie industriali.

Quanto alle attività produttive e professionali, il DPCM non ne sospende lo svolgimento, ma raccomanda che:

1) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale;

2) siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e sia contingentato l’accesso agli spazi comuni (solo per le attività produttive);

3) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;

4) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.

Inoltre, sempre con riferimento alle attività produttive e professionali, il DPCM raccomanda:

1) il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2) il ricorso a ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, nonché agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

In merito all’attuazione delle raccomandazioni per le attività produttive, il DPCM contiene anche una disposizione tesa a favorire le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Quanto al trasporto pubblico, il DPCM consente ai Presidenti delle Regioni di disporre la programmazione del servizio locale di linea e non di linea, al fine di ridurre e sopprimere i servizi in relazione agli interventi sanitari necessari, al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Inoltre, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, potrà disporre la programmazione, con riduzione e soppressione, dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Il DPCM garantisce poi i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, purché sia assicurato il rispetto delle norme igienico- sanitarie.

12 marzo 2020

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