DPCM del 22 marzo 2020: restrizioni per il sistema produttivo

Emergenza coronavirus

Informiamo le Aziende associate che è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – allegato alla presente - che introduce nuove e importanti misure urgenti per il contenimento del contagio da Coronavirus, che coinvolgono pesantemente il nostro sistema produttivo.

Il DPCM si innesta inoltre su una norma regionale emessa il 21 marzo, che contiene alcune restrizioni alla vita sociale ed economica del territorio, contenuta nell’Ordinanza n. 34 del 21/03/2020 – si veda la nostra informativa n. 1350 di oggi.

Riepiloghiamo di seguito le misure del DPCM di interesse delle aziende:

- Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto previsto nei punti seguenti. Le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

- Si prevede la chiusura degli studi professionali, salvo l’utilizzo del lavoro agile, con l’esclusione delle attività indifferibili e urgenti o sottoposti a termini perentori di scadenza;

- Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero:

  • per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della liberta' e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanita'; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; 
  • per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
  • per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonche' gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
  • per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche' lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
  • per quanto riguarda la liberta' di comunicazione; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

Resta tuttavia ferma la sospensione dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

-   E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. 

-   Sono consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. La comunicazione deve contenere l’indicazione specifica delle imprese e amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Tale comunicazione consente la legittima prosecuzione della propria attività con la possibilità per il Prefetto di sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le predette condizioni.

-   Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. La comunicazione consente la legittima prosecuzione della propria attività con la possibilità per il Prefetto di sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le predette condizioni.

Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. In questo caso, a differenza dei precedenti per i quali è prevista una comunicazione, occorre per proseguire la propria attività ottenere l’autorizzazione.

A seguito della sospensione delle attività produttive disposta con il presente provvedimento, è fatto divieto ai lavoratori, già comunque impiegati nelle stesse, di recarsi in comuni diversi dal luogo di residenza, domicilio o dimora utilizzato al momento della sospensione.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo di sicurezza aziendale redatto in base al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto possono completare le attività necessarie alla sospensione entro e non oltre il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

DPCM 22 MARZO 2020.pdf

23 marzo 2020

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