ISTAT: sanzioni amministrative in caso di mancata risposta

Ufficio studi e ricerche

Segnaliamo alle Aziende associate che il presidente dell’Istat, nel corso di un’audizione in Parlamento del 3 giugno scorso, ha comunicato che l’istituto sta avviando verifiche e che, in assenza di provvedimenti normativi che consentano una sanatoria, applicherà sanzioni nei confronti di circa 2.300 imprese e 330 istituzioni per violazione dell’obbligo di risposta a rilevazioni statistiche.

Per evitare le multe ad aziende che non hanno risposto a causa della pandemia, sarebbe allo studio una misura da inserire in un decreto in conversione al Parlamento. In assenza di provvedimenti, l’Istat sta procedendo ad applicare le sanzioni che per alcune imprese potrebbero essere molto elevate perché riferite all’omissione di risposta per più rilevazioni.

L’importo di ciascuna sanzione ammonta a 1.032 euro. Le sanzioni in parola, infatti, derivano da mancate risposte ad indagini del 2019 e del 2020 ed erano state finora sospese per effetto dei provvedimenti sull’emergenza adottati nel corso del 2020. 

Se si ritiene che l’accertamento della violazione sia infondato, si può proporre ricorso al Prefetto territorialmente competente entro 30 giorni dalla notificazione dell’atto presentando scritti difensivi e/o richiedendo l’audizione personale.

La sanzione va pagata tramite modello F23 allegato alla contestazione e, in caso di ricorso al Prefetto, non è necessario provvedere al pagamento preventivo, ma occorrerà attendere la decisione dell’autorità.

In merito alle sanzioni, sul sito ISTAT è disponibile una apposita sezione “Sanzioni amministrative in caso di mancata risposta - domande frequenti”. Per tutte le informazioni e i chiarimenti su un procedimento sanzionatorio, oltre al sito dell’Istat, è possibile contattare il Contact Center al numero 06 46732370 o inviando una email all’indirizzo sanzioni@istat.it.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

21 luglio 2021

Condividi