Ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali – Interessi di mora 1° semestre 2021

Ufficio studi e ricerche

Informiamo le Aziende associate che è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell’Economia e delle finanze che stabilisce il tasso di interesse da applicare ai ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali per il 1° semestre 2021.

Pertanto, in caso di ritardo di pagamento maturato nell’intervallo 1° gennaio – 30 giugno 2021a tali transazioni si applicherà un tasso di interesse legale di mora pari all'8,00%.

Si evidenzia, inoltre, che, in base all’art. 62 del D.L. n. 1/2012, il tasso di interesse applicabile in caso di ritardato pagamento del corrispettivo per la cessione di prodotti agricoli e alimentari sarà pari al 12,00%.

Determinazione interessi legali di mora nelle transazioni commerciali tra imprese 

Come previsto dall’articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo n. 231/2002, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di riferimento per il calcolo degli interessi di mora relativi al secondo semestre 2020 (G.U. n. 29 del 4.2.2021).

In particolare, il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi legali di mora per il semestre che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 è pari allo 0%, come nel semestre precedente.

Ai fini del calcolo degli interessi legali di mora è necessario aggiungere al tasso di riferimento dello 0% una maggiorazione fissa che, per le transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013, è pari a 8 punti percentuali, a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 231/2002 dal D. Lgs. n. 192/2012, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE (Late Payments).

Pertanto, in caso di ritardo di pagamento maturato nell’intervallo 1° gennaio – 30 giugno 2021, a tali transazioni si applicherà un tasso di interesse legale di mora pari all'8,00%. 

Si sottolinea che, nelle transazioni commerciali tra imprese, le parti possono concordare un tasso di interesse diverso purché esso non risulti gravemente iniquo per il creditore. Si considera, comunque, gravemente iniqua, quindi nulla, la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora.
Suddetta facoltà di concordare un tasso di interesse diverso da quello legale non è, invece, prevista per le transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione.

Calcolo interessi di mora ex art. 62 D.L. n. 1/2012 in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari

Si precisa, inoltre, che il suddetto tasso, oltre a rilevare ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, va considerato anche ai fini del calcolo degli interessi di mora ex articolo 62 del D.L. n. 1/2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 27/2012, norma che regolamenta i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari. 

In tale caso il saggio degli interessi sarà pari a: 0,00 (Tasso BCE) + 8 (ex D. Lgs. n. 231/2002) + 4 (maggiorazione ex articolo 62, così come modificato dalla Legge n. 91/2015 di conversione del D.L. n. 51/2015), ovvero 12,00%.

Interessi moratori ex art. 83 bis D.L. n. 112/2008 in materia di contratti di trasporto di merci su strada

Per quanto attiene le prestazioni di trasporto di merci su strada eseguite da un vettore, si ricorda che l’art. 83 bis, c. 13, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, in Legge n. 133/2008, dispone che, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002. 

Serie storica tassi di interesse legali di mora

La serie storica dei tassi di mora applicabili ai ritardi nelle transazioni commerciali risulta la seguente:

  • 10,35% per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2002
  • 9,85%   per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2003
  • 9,10%   per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2003
  • 9,02%   per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2004
  • 9,01%   per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2004
  • 9,09%   per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2005
  • 9,05%   per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2005
  • 9,25%   per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2006
  • 9,83%   per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2006
  • 10,58% per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2007
  • 11,07% per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2007
  • 11,20% per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2008
  • 11,10% per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2008
  • 9,50% per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2009
  • 8,00% per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2009
  • 8,00% per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2010
  • 8,00% per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2010
  • 8,00% per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2011
  • 8,25% per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2011
  • 8,00% per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2012
  • 8,00% per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2012
  • 8,75% per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2013
  • 8,50% per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2013
  • 8,25% per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2014
  • 8,15% per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2014
  • 8,05% per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2015
  • 8,05% per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2015
  • 8,05% per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2016
  • 8,00% per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2016
  • 8,00% per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2017
  • 8,00% per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2017
  • 8,00% per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2018
  • 8,00% per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2018
  • 8,00% per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2019
  • 8,00% per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2019
  • 8,00% per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2020
  • 8,00% per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2020
  • 8,00% per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2021

09 febbraio 2021

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