Contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro: aperto lo sportello per la presentazione delle domande

Emergenza Covid-19

Informiamo le Aziende associate che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che prevede l'apertura dello sportello online per trasmettere le istanze per i contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 compresi tra 10 e 15 milioni di euro.

L’invio delle domande sarà possibile fino al 13 dicembre 2021.

Le modalità e i termini per la richiesta del beneficio di cui all’art. 1, comma 30-bis del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, convertito in l. n. 106/2021) sono stati fissati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 268440 del 13 ottobre 2021, pubblicato il 14 ottobre 2021 e allegato alla presente, che ha approvato anche il modello di comunicazione con le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

La domanda è abbastanza articolata essendoci tre diverse combinazioni di aiuto.

Con l’istanza, infatti, si può richiedere il solo contributo Sostegni (ex art. 1 del D.L. n. 41/2021) oppure il solo contributo Sostegni bis alternativo (ex art. 1, commi da 5 a 13 del D.L. n. 73/2021) oppure entrambi. Nel caso di richiesta e riconoscimento del solo contributo Sostegni, spetta anche il contributo Sostegni bis automatico (ex art. 1, commi da 1 a 3 del D.L. n. 73/2021).

È pertanto necessario verificare se si possiedono i requisiti per accedere alle diverse tipologie di contributo.

Ammontare dei ricavi/compensi 2019

Sia per il contributo Sostegni che per il contributo Sostegni bis alternativo, possono presentare domanda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che - nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 25 luglio 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta del periodo d’imposta 2019) - hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiori a 10.000.000 euro e fino a 15.000.000 euro.

Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Per calcolare correttamente l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, le istruzioni riportano i campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) che devono essere considerati.

In caso il soggetto svolga più attività, il valore dei ricavi/compensi da considerare per la verifica della soglia minima (10 milioni di euro) e massima (15 milioni di euro) di accesso deve essere determinato sommando i ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

Riduzione fatturato/corrispettivi

Oltre alla soglia dei ricavi/compensi 2019, per poter chiedere i contributi è necessario aver registrato un determinato calo di fatturato/corrispettivi.

In particolare:

·         il contributo Sostegni spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il beneficio spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;

·         il contributo Sostegni bis alternativo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Tale requisito del calo del fatturato, a differenza del contributo Sostegni, deve essere rispettato anche dai soggetti con partita Iva attivata dal 1° gennaio 2019.

Al fine di determinare correttamente l’importo del fatturato e dei corrispettivi si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Come specificato nelle istruzioni, gli importi dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019, ovvero del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 da indicare sull’istanza vengono determinati dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei 2 anni e dei 2 periodi per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel corrispondente anno o periodo.

In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 o 2020, ovvero dei periodi 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 o 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l’importo è pari a zero.

Ai fini del contributo Sostegni bis alternativo, se la partita IVA è stata attivata successivamente al mese di marzo 2020, non è rispettato il requisito del calo di almeno il 30% tra le due medie mensili, necessario per l’accesso e pertanto il contributo non può essere richiesto.

Soggetti esclusi

Sono esclusi:

1.    i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2019. Tale esclusione non opera:

·         per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;

·         per i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l’attività;

2.    i soggetti la cui attività risulti cessata:

·         per il contributo Sostegni: alla data del 23 marzo 2021;

·         per il contributo Sostegni bis automatico e alternativo: alla data del 26 maggio 2021;

3.    gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;

4.    gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Importo del contributo

L’ammontare dei contributi spettanti varia a seconda della tipologia. Tuttavia, l’importo di ogni singolo contributo riconosciuto non può superare 150.000 euro.

Si sottolinea che nel caso di richiesta e riconoscimento del solo contributo Sostegni, qualora ne ricorrano le condizioni, è riconosciuto anche il contributo Sostegni bis automatico di importo al contributo Sostegni.

Contributo Sostegni

L'importo del contributo Sostegni è calcolato applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. È riconosciuto comunque un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, il contributo è determinato come segue:

·         se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 20% (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);

·         nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti positiva o pari a zero, il contributo minimo, pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Contributo Sostegni bis alternativo

Il contributo Sostegni bis alternativo è invece determinato:

·         se si richiede solo tale contributo: applicando la percentuale del 30% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In tal caso non è riconosciuto il contributo automatico;

·         se si richiede anche il contributo Sostegni: applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Modalità di fruizione

È possibile scegliere se ricevere i contributi tramite accredito su conto corrente bancario o postale o sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità di presentazione dell'istanza

Le domande di contributo possono essere presentate fino al 13 dicembre 2021 esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’istanza può essere trasmessa, per conto del richiedente, da intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998) che, alternativamente sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente o sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi) o hanno ricevuto dal richiedente specifica delega per la sola trasmissione dell’Istanza. In quest’ultimo caso, l’intermediario inserisce nell’istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per il solo invio dell’Istanza stessa.

Entro il 13 dicembre 2021, in caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa, qualora non sia stato già eseguito il mandato di pagamento dei contributi ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come credito d’imposta. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale ai contributi.

Rispetto dei massimali del Temporary Framework

Tra le tante informazioni che devono essere fornite nella domanda, si ritiene utile focalizzare l’attenzione sulle dichiarazioni relative all’eventuale superamento massimali di aiuto previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. I contributi possono richiesti alternativamente per una delle due predette Sezioni.

Nella domanda è quindi necessario attestare - sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio - il possesso dei requisiti previsti per la Sezione scelta.

Ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite massimo di aiuti di Stato per la sezione 3.1 e per la sezione 3.12, è necessario calcolare l’importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non fiscali) di cui si beneficiato per ciascuna Sezione. Gli aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework rilevanti ai fini dell’individuazione dei massimali sono elencati nel quadro A del modulo di domanda.

Il richiedente può richiedere i contributi solo qualora i massimali non siano superati per almeno una delle due Sezioni del Temporary Framework per le quali il richiedente possiede i requisiti.

In caso di superamento dei predetti massimali, nell’istanza deve:

·         essere indicato l’importo eccedente nel riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”;

·         riportare nell’apposito campo “Minor importo richiesto” l’importo complessivo ridotto dei contributi Sostegni, Sostegni bis automatico e/o Sostegni bis alternativo rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Provvedimento AdE n. 268440 del 13.10.2021.pdf

Modello istanza-4.pdf

Istruzioni istanza-4.pdf

18 ottobre 2021

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