Crediti d'imposta locazione immobili - modulo e istruzioni per la cessione del credito

Credito e agevolazioni

Facciamo seguito alla nostra informativa n. 1703 dell’8 giugno u.s. per informare le Aziende associate che con l’allegato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020 sono stati definiti il modello e le istruzioni per la cessione e le modalità di utilizzo da parte dei cessionari del credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 Dl n. 18/2020) e ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 Dl n. 34/2020).

I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta, in alternativa all'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito spettante può essere effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La comunicazione telematica da effettuare all'Agenzia delle Entrate deve essere redatta direttamente dal beneficiario del credito d'imposta, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia, secondo il modello allegato al provvedimento e deve contenere, a pena d’inammissibilità:

·         il codice fiscale del cedente che ha maturato il credito d’imposta,

·         la tipologia del credito d’imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce,

·         l’ammontare del credito d’imposta maturato e i mesi a cui si riferisce,

·         l’importo del credito d’imposta ceduto,

·         gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta,

·         il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, con l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi,

·         la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità previste per il cedente. 

I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La quota del credito ceduta non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.

Provvedimento Agenzia Entrate art. 122 DL Rilancio.pdf

02 luglio 2020

Condividi