Credito d'imposta beni strumentali: chiarimenti Agenzia delle Entrate in merito alla firma digitale corredata da marca temporale apposta all'attestato di conformità
Ricerca e innovazione
Informiamo le Aziende associate che, con la risposta ad interpello n. 725 del 18 ottobre 2021 – allegata alla presente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo strumento della firma digitale corredata da marca temporale, se rispondente ai requisiti previsti dalle norme e dalle regole tecniche vigenti, è idoneo a garantire la certezza della data di emissione, da parte dell'ente di certificazione accreditato, dell'attestato di conformità. L'impresa richiedente deve mettere a disposizione degli organi di controllo l'attestato in forma digitale per le verifiche.
L’istante, che svolge attività di rilascio delle attestazioni di conformità previste dalle discipline dell'iper ammortamento e del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, è un organismo di certificazione accreditato presso Accredia, l'ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, in applicazione del regolamento Ce n. 765/2008, ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura.
La società, una volta verificata la sussistenza dei requisiti necessari, trasmette le certificazioni e le attestazioni ai richiedenti mediante Pec. In questo modo, attraverso la data e l'ora del messaggio, dette certificazioni vengono "indirettamente" dotate di data certa.
Tuttavia, a causa delle difficoltà operative e di gestione del flusso comunicativo a favore dei propri clienti, a seguito del grande numero di certificazioni rilasciate e delle tempistiche delle attività di verifica, la società ha ricercato un metodo alternativo che potesse, comunque, garantire l'esistenza della certificazione, nel pieno rispetto della ratio sottesa alla normativa.
L’istante ha, quindi, individuato nella "firma digitale" corredata di "marca temporale" lo strumento idoneo a sostituire la modalità di trasmissione a mezzo Pec, in quanto egualmente efficace a conferire data certa alla certificazione, ma in modo più immediato e di rapida gestione.
Con l'adozione della nuova procedura, le certificazioni e le attestazioni sono quindi dotate di data certa - tramite, appunto, apposizione di firma digitale con marca temporale - al momento stesso del rilascio e sono poi rese disponibili dalla società ai propri clienti, mediante l'accesso riservato ad una piattaforma web esclusivamente dedicata. La società, considerata la differenza tra le due procedure, con l'interpello vuole accertarsi di poter legittimamente adottare la nuova modalità operativa.
L'Agenzia richiama la circolare n. 4/2017 che ha precisato che la perizia deve essere acquisita dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La relazione evidenzia che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.
Inoltre, l'Agenzia richiama anche la risoluzione n. 152/2017, che poi ha fornito i chiarimenti necessari per ovviare alle possibili difficoltà che i professionisti incaricati della perizia giurata avrebbero potuto incontrare per il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 (che, per la generalità dei soggetti, costituiva il termine di chiusura del periodo d'imposta agevolabile).
Pertanto, l'Agenzia afferma che, ai fini della decorrenza degli effetti dell'agevolazione, è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d'imposta si proceda all'emissione di un attestato di conformità, munito di data certa, dal quale risulti la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione. In questa ipotesi, non sarà necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione dell'attestato da parte dell'impresa.
Infatti, lo strumento della firma digitale con apposizione di marca temporale è idoneo ad attestare in modo certo ed inequivocabile la data di emissione dell'attestato, anche a mente di quanto prescritto riguardo alla validità del “documento informatico” dal Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005) nonché dal successivo Dpcm 22 febbraio 2013, che stabilisce l’opponibilità ai terzi dei riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati.
L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 725 del 18 ottobre 2021.pdf