Credito d'imposta beni strumentali: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

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Informiamo le Aziende associate che l'Agenzia delle entrate negli ultimi giorni ha fornito alcuni chiarimenti in riferimento all'iper ammortamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ai sensi dell'articolo 1, commi da 184 a 197 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. Legge di Bilancio 2020) e dell'articolo 1, commi da 1051 a 1063 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di Bilancio 2021), che riassumiamo di seguito.

Bene complesso

Con la Risposta ad interpello n. 21 del 13 gennaio 2023, l'Agenzia delle entrate chiarisce che la realizzazione di un bene complesso non è, nel caso presentato dall'istante, una costruzione in economia, bensì il bene è il risultato di un insieme di autonome acquisizioni di beni e servizi consegnati e fatturati in tempi diversi dai fornitori e assemblati e installati da dipendenti della società istante che dovranno essere valutati separatamente per verificare il rispetto dei requisiti dell'allegato A della Legge 232/2016 per poter usufruire dell'iper ammortamento.

Momento di effettuazione dell'investimento

Con il Principio di diritto n. 4 del 17 gennaio 2023, l'Agenzia delle entrate ribadisce che il momento di effettuazione dell'investimento vada individuato alla luce degli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo le regole previste dall'articolo 109 del TUIR; pertanto, per i beni mobili:

·         l'investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del beneovverose diversa e successiva, alla data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; non si deve tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà;

·         laddove dalle previsioni contrattuali non si evinca esplicitamente la data del trasferimento della proprietà, si dovrà valutare caso per caso se la volontà delle parti del contratto sia stata quella di privilegiare la consegna/spedizione del bene, oppure il completo adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore.

Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi, è onere del contribuente procedere ad una valutazione dei singoli contratti al fine di individuare, nel quadro dei principi sopra sanciti, la disciplina agevolativa applicabile al singolo investimento.

Con la Risposta ad interpello n. 62 del 18 gennaio 2023, l'Agenzia delle entrate ricorda che, in merito al momento di effettuazione dell'investimento relativamente alle acquisizioni di beni tramite contratti di leasing, rileva il momento in cui il  bene  viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario; nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore  del locatario, ai fini dell'agevolazione, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.

Inoltre, l'Agenzia ribadisce che il meccanismo agevolativo costruito dal legislatore prevede prima l'effettuazione dell'investimento, alla quale è legata la maturazione del credito d'imposta e successivamente (o, al limite, contestualmente) l'entrata in funzione e l'interconnessione del bene, alle quali è legata la fruizione dell'agevolazione. Pertanto, nel caso presentato dall'istante, nonostante l'entrata in funzione e l'interconnessione dei beni siano iniziati prima del momento di effettuazione dell'investimento, la società potrà iniziare a fruire del credito d'imposta soltanto a partire dalla data della formale sottoscrizione del verbale di consegna ed accettazione dell'immobile oggetto del contratto di leasing che include anche le parti di impianto tecnico al servizio dell'impianto produttivo.

Investimenti agevolabili

Con la Risposta ad interpello n. 101 del 19 gennaio 2023, l'Agenzia chiarisce che l'investimento realizzato dall'istante e relativo ad un prototipo sperimentale di macchinario per lo sviluppo e la messa a punto del processo necessario alla successiva produzione su scala industriale di un determinato prodotto non siano agevolabili al credito d'imposta beni strumentali, in quanto riconducibili alla categoria dei costi di sviluppo, perchè la macchina è stata realizzata con la finalità di elaborare lo "stampo" del prodotto e vagliare la fattibilità del progetto in termini di produzione e funzionamento e non con finalità di produrre su scala industriale il prodotto stesso. L'Agenzia, infatti, richiama il paragrafo 5 del principio contabile internazionale IAS  38, concernente le ''Attività immateriali'', che prevede che ''Le attività di ricerca e sviluppo sono rivolte allo sviluppo di conoscenze. Conseguentemente, sebbene tali attività possano concretizzarsi in beni di consistenza fisica (per esempio, un prototipo), la componente fisica dell'attività risulta secondaria rispetto alla sua componente immateriale, ossia la conoscenza in esso contenuta''.

Con la Risposta ad interpello n. 134 del 23 gennaio 2023, l'Agenzia chiarisce che l'esclusione tra i beni agevolabili dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, non opera nei casi in cui non siano presenti alcuni dei presupposti oggettivi previsti dalla norma. Infatti, l'istante non opera nei settori individuati puntualmente dalla disposizione (i.e. energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento dei rifiuti) e il contratto stipulato dalla Società con l'Agenzia Regionale si qualifica alla stregua di un contratto di appalto. 

Inoltre, l'Agenzia conferma che la società potrà usufruire del credito d'imposta beni strumentali per gli investimenti in beni che poi rimarranno nella titolarità e disponibilità dell'impresa anche dopo la conclusione del contratto, mentre non sono agevolabili i beni che costituiscono sostituzioni o reintegri e/o migliorie delle strumentazioni fornite alla società, in quanto trattasi di manutenzioni ordinarie e straordinarie derivanti da un preciso obbligo del contratto di appalto stipulato con l'ente pubblico collegato allo svolgimento delle attività di manutenzione e reintegro dei beni di proprietà dell'ente.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

03 febbraio 2023

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