Credito d'imposta formazione 4.0: pubblicato il decreto che definisce il modello di comunicazione al MISE
Ricerca e innovazione
Informiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato il Decreto del 6 ottobre 2021 con cui ha approvato il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Legge di Bilancio) e al Decreto 4 maggio 2018 del MISE di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il modello è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti le attività e le spese ammissibili ricadenti
- sezione A - investimenti in attività di formazione 4.0 sostenuti nel periodo d'imposta 2020 (ai sensi dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
- sezione B - investimenti in attività di formazione 4.0 sostenuti nel periodo d'imposta 2021-2022 (ai sensi dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line nel sito e riportati nell’Allegato 1.
In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi alle attività formative, quali oggetto e contenuti, periodo di svolgimento, numero dipendenti coinvolti, numero di ore o giornate lavorative dedicate, numero di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ex D.M. 17.10.2017.
Sono inoltre richiesti i seguenti dati:
- indicazione delle tecnologie abilitanti 4.0 ex articolo 3, D.M. 04.05.2018;
- ambiti aziendali di declinazione di tali tecnologie di cui all’allegato A, L. 205/2017;
- modalità di erogazione delle attività formative, interna o esterna;
- importo complessivo delle spese ammissibili;
- eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.
Il termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili:
- investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell’impresa 2020) entro il 31.12.2021;
- investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Il decreto precisa che l’invio del modello di comunicazione approvato con il presente decreto non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Alleghiamo il Decreto del MISE del 6 ottobre e l'Allegato 1 relativo al modello di comunicazione dei dati relativi al credito d'imposta formazione 4.0, e segnaliamo che l’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.
Decreto MISE 6 ottobre 2021 credito imposta formazione 4.0.pdf