Credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design: chiarimenti Agenzia delle Entrate sulla decorrenza delle modifiche della Legge di Bilancio 2021

Ricerca e sviluppo

Informiamo le Aziende associate che l'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 323 del 10 maggio 2021 allegata alla presente, ha chiarito che le nuove aliquote e massimali introdotti dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (cd. Legge di Bilancio 2021) si applicano alle spese ammissibili al credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 109 del TUIR.

In particolare, l'art. 1, comma 1064, della Legge di bilancio 2021 è intervenuto sulla disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, introdotta, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, dalla legge 160/2019 (cd. Legge di bilancio 2020). L'intervento ha riguardato l'estensione dell'ambito temporale di applicazione dell'agevolazione fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, la maggiorazione delle misure del beneficio spettante e altre modifiche anche relative a un miglior coordinamento formale della disciplina. 

Per quanto riguarda la maggiorazione delle aliquote del credito d'imposta e del limite massimo di credito d'imposta riconosciuto per ciascun periodo d'imposta in relazione alle diverse tipologie di attività ammissibili, la lettera f) del comma 1064 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2021 ha apportato le seguenti modifiche direttamente nel testo del comma 203 dell'art. 1 della citata Legge di Bilancio 2020:

1.    al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «3 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»;

2.    al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

3.    al terzo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

4.    al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»;». 

L'Agenzia precisa che, in assenza di specifiche disposizioni di decorrenza, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio possono trovare applicazione, in via generale, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Nello specifico, pertanto, trattandosi di modifiche concernenti un incentivo che si applica per periodi d'imposta, tali modifiche, in assenza di una specifica norma che le attribuisca effetti retroattivi, non possono in nessun caso esplicare effetti in relazione a periodi d'imposta già in corso prima dell'entrata in vigore delle stesse. 

Pertanto, la disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica così come prorogata con le modifiche apportate con la legge di bilancio 2021 si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d'imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021 (periodo d'imposta di vigenza delle modifiche normative apportate con la legge di bilancio 2021). 

Risposta 323 del 10.5.2021 Agenzia delle Entrate.pdf

11 maggio 2021

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