Credito d’imposta beni strumentali: approfondimento

Fisco, credito e agevolazioni

Facciamo seguito alla nostra informativa n. 997 del 9 gennaio u.s. per approfondire il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali che ha sostituito la disciplina del super e iper ammortamento.

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha razionalizzato e semplificato l’utilizzo dei principali incentivi del Piano Nazionale Industria 4.0 (quali super e iper ammortamento e credito ricerca e sviluppo), prevedendo all’art. 1 dal comma 184 a 209, come unico strumento fiscale di accesso il credito d’imposta con aliquote differenziate in funzione delle attività realizzate dalle imprese e degli obiettivi da raggiungere.

Ambito soggettivo

Possono accedere alla misura tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dalle regole fiscali di determinazione del reddito.

Possono accedere al credito d’imposta anche gli esercenti arti e professioni per investimenti in beni diversi dai beni elencati negli allegati A e B della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).

Sono escluse:

·       le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale;

·       le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito oggettivo

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:

·       i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164, comma 1, TUIR;

·       i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;

·       i fabbricati e le costruzioni;

·       i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario;

·       i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sono inoltre agevolabili anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B della Legge di Bilancio 2017, con le integrazioni previste dalla Legge 205/2017 (cd Legge di Bilancio 2018), inclusi i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso a tali beni mediante soluzioni cloud computing, limitatamente alla quota del canone di competenza.

Il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, con possibilità di consegna entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 vi sia un ordine accettato dal venditore e sia versato un acconto di almeno il 20% del costo d’acquisto.

Sono, pertanto, agevolabili gli stessi beni che erano agevolabili con la disciplina del super e iper ammortamento, in quanto si fa sempre riferimento all’allegato A e B della Legge di Bilancio 2017, con l’importante novità che per l’anno in corso gli investimenti in beni immateriali dell’allegato B sono svincolati dall’obbligo di acquisto, nello stesso esercizio, di almeno un bene dell’allegato A, come era invece richiesto dalla normativa precedente.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Misura e utilizzo del credito d’imposta

·       6% del costo fino a 2 milioni di euro per beni diversi dai beni indicati nell’allegato A e B della Legge di Bilancio 2017;

·       40% del costo fino a 2,5 milioni di euro e 20% per la parte che supera i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro per i beni indicati nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017;

·       15% del costo fino a 700.000 euro per investimenti in beni immateriali indicati nell’allegato B della Legge di Bilancio 2017, poi integrato dalla Legge di Bilancio 2018.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o di interconnessione per i beni dell’allegato A e B della Legge di Bilancio 2017. Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante (6%).

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRPEF e IRAP.

Il credito d’imposta, che non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Meccanismo di recapture

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’investimento il bene viene ceduto o spostato all’estero, il credito d’imposta viene ridotto di tale importo e l’eventuale maggior credito fruito restituito senza interessi e sanzioni.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano se il bene viene sostituito con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A della Legge di Bilancio 2017.

Adempimenti

Per consentire al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che se ne avvalgono dovranno effettuare una comunicazione allo stesso MISE, utilizzando il modello e seguendo le modalità che saranno stabiliti da un successivo decreto direttoriale.

Per non perdere il beneficio, i contribuenti che fruiscono del credito d’imposta, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, a tal fine:

·       le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alla norma agevolativa (dovranno pertanto contenere una dicitura del tipo: “Bene agevolabile ai sensi della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 commi da 184 a 194”);

·       per i beni in ottica “Industria 4.0”, va prodotta la perizia tecnica semplice di un ingegnere o di un perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale, ovvero l’attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Disciplina transitoria

Per evitare la sovrapposizione della nuova misura agevolativa con le discipline del super e dell’iper ammortamento, è previsto che il credito d’imposta non si applica:

·       agli investimenti riguardanti i beni diversi da quelli elencati nell’allegato A e B della Legge di Bilancio 2017 effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, è stato accettato il relativo ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Ad essi continua ad applicarsi il super ammortamento (articolo 1, Dl 34/2019);

·       agli investimenti riguardanti i beni elencati nell’allegato A e B della Legge di Bilancio 2017 effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, è stato accettato il relativo ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Per essi, continuano a trovare applicazione le maggiorazioni previste per l’iper ammortamento anno 2019 (articolo 1, commi 60 e 62, legge 145/2018).

Risposte dell’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco del 30 gennaio 2020:

Applicazione iper ammortamento nel caso della consegna oltre il termine 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui l’impresa abbia ottenuto l’ordine accettato dal fornitore e contestualmente abbia pagato l’acconto di almeno il 20% del costo d’acquisto entro il 31 dicembre 2018 e il bene non sia stato consegnato entro il 31 dicembre 2019, bensì nel 2020, ha comunque “prenotato” il beneficio e, per effetto della proroga prevista dalla successiva legge di bilancio, il contribuente può accedere all’iper ammortamento, alle condizioni però previste dalla Legge di Bilancio 2019.

Utilizzo del credito d’imposta nel caso di interconnessione in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui il bene indicato nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017 sia interconnesso in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta è in ogni caso stabilita in funzione dell’anno solare e l’impresa può alternativamente:

·       fruire del credito d’imposta del 6% nell’anno successivo a quello di entrata in funzione (per 1/5) e poi fruire del credito d’imposta del 40% nell’anno successivo a quello di interconnessione (sempre per 1/5, perché decorre un nuovo quinquennio) calcolando il valore sull’importo al netto di quanto già fruito;

·       fruire direttamente del credito d’imposta del 40% a partire dall’anno successivo a quello di interconnessione in cinque quote annuali.

Applicazione del meccanismo di recapture

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il meccanismo di recapture si applica a tutti i beni agevolabili (non solo ai beni indicati nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017) e che si applica se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o, se successivo, all’anno di entrata in funzione e non con riferimento all’anno di effettuazione dell’investimento (difetto di coordinamento formale).

Inoltre, l’Agenzia ha chiarito che nell’ambito della nuova disciplina agevolativa, le disposizioni richiamate concernenti gli investimenti sostitutivi (che erano state introdotte a completamento della precedente disciplina dell’iper ammortamento), si rendono applicabili esclusivamente per i beni materiali dell’allegato A della Legge di Bilancio 2017.

Alleghiamo alla presente le risposte dell’Agenzia delle Entrate di Telefisco del 30 gennaio 2020.

Risposte Agenzia delle Entrate telefisco del 30 gennaio 2020.pdf

05 febbraio 2020

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