Decreto “Cura Italia” e Decreto “Liquidità” – Ulteriori chiarimenti ministeriali

Fisco

Informiamo le Aziende associate che con la circolare n. 11/E del 6 maggio u.s. – allegata alla presente - l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni fiscali contenute nel decreto “Cura Italia” e nel Decreto “Liquidità”.

Tra le questioni interpretative più rilevanti: la sospensione degli adempimenti iva, la detrazione per le mascherine, i premi relativi a polizze stipulate dal datore di lavoro a copertura del rischio Covid-19 e criteri di determinazione della soglia di 40.000 euro di reddito di lavoro dipendente ai fini del riconoscimento del premio ai lavoratori dipendenti per il mese di marzo 2020.

Sospensione degli adempimenti iva 

La circolare chiarisce che sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’esterometro del primo trimestre 2020. 

Detrazione per le mascherine

Le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

Premi relativi a polizze stipulate dal datore di lavoro a copertura del rischio Covid-19

I premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19, possono rientrare nel campo di applicazione dell’art. 51, secondo comma, lettera f-quater) del TUIR, non concorrendo, pertanto, alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente.

Determinazione della soglia di 40.000 euro di reddito di lavoro dipendente ai fini del riconoscimento del premio di 100 euro

Con la precedente circolare n. 8/2020 l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che per il calcolo del limite reddituale di 40.000 euro bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019 assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dei redditi assoggettati a tassazione separata e ad imposta sostitutiva.

Ora l’Agenzia chiarisce i criteri di determinazione della predetta soglia nel caso in cui il lavoratore fruisca dell’agevolazione fiscale per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero o per i lavoratori impatriati e ritiene che per calcolare tale limite, occorre considerare i redditi effettivamente percepiti dal lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca dell’agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione un reddito ridotto.

Per i lavoratori dipendenti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa all’estero, questi non potranno fruire del bonus di 100 euro in quanto l’agevolazione fa parte del decreto “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” emanato in ragione della situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese, quindi il sostituto d’imposta italiano non può erogare il bonus ai propri dipendenti che svolgono l’attività lavorativa all’estero.

Circolare Agenzia delle Entrate 6 maggio 2020.pdf

 

11 maggio 2020

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