Decreto PNRR2: pubblicato il DL 36/2022

PNRR

Informiamo le Aziende associate che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il D.L. n. 36/2022 (cd “Decreto PNRR 2”) recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

Il Nuovo provvedimento, entrato in vigore il 1° maggio 2022 introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevedendo anche un pacchetto di misure fiscali finalizzate a combattere l’evasione.

Di seguito si segnalano le principali novità.

Fatturazione elettronica

Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso in maniera generalizzata a tutte le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano.

A tal fine, dalla norma introduttiva dell’adempimento (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015) scompare l’esonero che era stato accordato a determinate categorie, ossia, i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio”, quelli che applicano il regime forfettario e i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 2023, potranno ancora continuare a emettere soltanto fattura cartacea le “micro” partite Iva, cioè quelle che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro per le quali l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio scatterà soltanto a partire dal 1° gennaio 2024.

Attualmente e per tutto il 2022 vige il divieto di emettere fatture elettroniche per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati allo stesso Sistema Ts e i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Ai contribuenti nei cui confronti l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal prossimo 1° luglio è concesso per il terzo trimestre del 2022, ossia da luglio a settembre, più tempo rispetto agli ordinari dodici giorni prescritti per la fattura “immediata”. L’emissione del documento fiscale potrà avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Rispettando tale termine non si cadrà nell’ambito applicativo della norma che punisce le ipotesi di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile, con una sanzione amministrativa di importo compreso tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro, ovvero di importo tra 250 e 2.000 euro, se l’irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito.

Invio dati all’Enea

Per potenziare il sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso l’“ecobonus” e il “sismabonus” è modificata la norma introdotta dalla legge di bilancio 2018 che, al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico derivante dalla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, ha disposto l’invio telematico all’Enea delle informazioni sugli interventi effettuati.

Ora l’invio dei dati avviene, soprattutto, per garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la relazione sui dati elaborati va trasmessa al ministero della Transizione ecologica anziché allo Sviluppo economico. Per supportare adeguatamente le attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione e al monitoraggio del Pnrr l’Enea dovrà modificare il proprio statuto prevedendo la figura di un direttore generale.

Idrogeno verde

Niente accise sull’idrogeno verde e niente oneri di rete sul consumo di energia utilizzata per produrlo. Sono le misure adottate per incentivare la produzione e il consumo di uno degli elementi chiave per la decarbonizzazione, ossia l’idrogeno verde, vettore di energia ricavato dall’acqua attraverso l’impiego di elettricità derivante da fonti rinnovabili. In particolare si stabilisce che non è dovuto il pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico per il consumo di energia da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde.

Inoltre, il prodotto ottenuto non rientra tra quelli energetici sottoposti ad accisa a meno che non sia direttamente utilizzato in motori termici come carburante. Un decreto del ministro della Transizione ecologica, entro sessanta giorni dal 1° maggio (data di entrata in vigore del “decreto Pnrr 2”), quindi entro il 30 giugno, individuerà i casi e le condizioni tecniche di dettaglio che consentono di esentare dagli oneri di sistema il consumo di energia per la produzione dell’idrogeno verde, nonché le modalità con le quali l’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) dovrà attuare la disposizione.

Crisi d’impresa

Slitta dal 16 maggio al 15 luglio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019).

DL 36 30.4.2022.pdf

05 maggio 2022

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