DL "Cura Italia": approfondimenti sulle misure finanziarie

Credito e agevolazioni

Il decreto legge “Cura Italia” – si veda la nostra informativa n. 1322 del 18 marzo 2020 - introduce, tra gli altri interventi, alcune misure a sostegno della liquidità delle imprese.

In tale ambito segnaliamo in particolare le seguenti misure, che appaiono destinate a sostenere sia le PMI sia le imprese più grandi:

Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui

Con uno stanziamento di 1,73 miliardi di euro, le Micro, Piccole e Medie Imprese, con esposizioni debitorie "in bonis" al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con una autocertificazione (ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000) in cui dichiarano di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19" possono richiedere:

1.   la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i canoni di leasing (anche intera rata, quota capitale e interessi);

2.   la proroga fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) dei prestiti non rateali con scadenza antecedente (es. finimport, finanziamenti bullet);

3.   la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle revoche sulle aperture di credito e sui prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella accordata e non ancora utilizzata.

Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l’importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia del 33%:

·       sulle singole rate e canoni sospesi (punto 1);

·       sui prestiti non rateali (punto 2);

·       sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca (punto 3), calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 18 marzo 2020.

Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI

Con uno stanziamento di circa 1,5 miliardi di euro, il DL prevede, per un periodo di 9 mesi:

·       l’innalzamento della copertura della garanzia all’80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni con importo massimo garantito fino a 1,5 milioni di euro;

·       la garanzia è concessa a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito innalzato dal DL a 5 milioni di euro per tutte le operazioni;

·       la probabilità di inadempimento delle imprese verrà valutata solo sulla base del modulo economico-finanziario, senza quindi tenere conto dei dati di Centrale Rischi dell’impresa;

·       sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell’impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo;

·       la possibilità di cumulo senza limiti con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500 mila euro dei i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari

·       la sospensione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti);

·       viene rafforzata la garanzia su portafogli di finanziamenti relativi a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti a specifici settori/filiere colpiti;

·       estensione automatica della garanzia, in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo.

Supporto di Cassa Depositi e Prestiti per le imprese danneggiate che non accedono al Fondo di Garanzia PMI

Con uno stanziamento di 500 milioni di euro, si prevede la garanzia dello Stato (a prima richiesta e fino all’80% dell’importo dell’esposizione assunta) sulle esposizioni assunte da CDP, anche nella forma di copertura delle prime perdite di portafogli, in favore di banche e intermediari finanziari che eroghino finanziamenti alle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza, che non possono accedere alla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI e operanti in specifici settori individuati da un successivo decreto MEF-MISE che attuerà la misura.

Altre misure di natura finanziaria

·       con uno stanziamento di 50 milioni di euro sono previsti finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per le imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale, venduti ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. Entro 5 giorni dall’entrata in vigore del DL "Cura Italia" il Commissario straordinario di Governo per l’emergenza definirà nello specifico la misura e ne darà avvio tramite Invitalia;

·       per i finanziamenti concessi da Simest, può essere richiesta una sospensione sino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente;

·       viene istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro il “Fondo per la promozione integrata” che prevede, tra i vari interventi, un contributo a fondo perduto sino al 50% delle spese ammissibili per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese in paesi fuori dall’UE;

·       sostegno del credito all’esportazione accelerando la procedura di rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni deliberate dalla società;

·       l’estensione del Fondo di solidarietà sui mutui prima casa (cd Fondo Gasparini) ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

19 marzo 2020

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