DL Rilancio - Incentivi per il rafforzamento patrimoniale delle imprese

Credito e agevolazioni

Informiamo le Aziende associate che il Decreto Legge Rilancio (art. 26) introduce degli incentivi fiscali per favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese. In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta del 20% ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano investimenti nel capitale sociale di società di medie dimensioni, che abbiano subito, a causa dell’emergenza coronavirus, una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del 2019. A queste società, inoltre, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale effettuato.

Di seguito vengono descritti i requisiti che le società devono soddisfare perché sia possibile accedere ai benefici fiscali e le agevolazioni previste per gli investitori e per le stesse società.

Aumenti di capitale ammessi al beneficio – Requisiti delle società

Le misure agevolative si applicano agli aumenti di capitale effettuati da società di capitali (spa, sapa, srl, srls), società cooperative, società europee (Reg. CE 2157/2001), società cooperative europee (Reg. 1435/2003), aventi sede legale in Italia. Sono esclusi gli intermediari finanziari (art. 162-bis, Tuir) e le imprese che esercitano attività assicurative.

La società, regolarmente costituita e iscritta la Registro delle imprese, deve soddisfare i seguenti requisiti:

1.    presenta un ammontare di ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir) relativo al periodo d’imposta 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro. Se la società appartiene a un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;

2.    ha subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;

3.    ha deliberato ed eseguito dal 20 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

La società deve inoltre essere in regola con le normative fiscali, contributive, ambientali e del lavoro; in particolare deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

a.    alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà (Reg. UE n. 651/2014, Reg.702/2014 e Reg. UE n. 1388/2014);

b.    si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

c.    si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

d.    non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e.    non si trova nelle condizioni ostative previste dall’art. 67 del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011);

f.     nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 7/2000.

Credito d'imposta investitori

Ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano conferimenti in denaro in una o più società con i requisiti sopra riportati, spetta un credito d’imposta pari al 20%. L’investimento massimo agevolato non può eccedere i 2.000.000 di euro. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Per l’accesso all’agevolazione l'investitore deve essere in possesso di una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile pari a 800.000 euro (nel rispetto dei limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework) e, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Sono agevolati anche gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nonché quelli effettuati attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia (art. 73, Tuir) o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società sopra descritte.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

·         nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo

·         nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/97).

Credito d'imposta per la società

Alle società sopra descritte spetta, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale effettuato e comunque nei limite di 800.000 euro (nel rispetto dei limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework).

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.
Il credito d’imposta.

Con Decreto del MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa pari a 2miliardi di euro per l’anno 2021.

L’efficacia delle agevolazioni è tuttavia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (art. 108, trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

26 maggio 2020

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