DL Ristori e Ristori-bis. Contributo a fondo perduto: attiva la procedura per le nuove domande

Emergenza Covid-19

Informiamo le Aziende associate che dal 20 novembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021, è possibile inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis” per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”. Per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, infatti, l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica.

Come presentare l’istanza

La domanda di accesso ai contributi va presentata via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.

L’autenticazione potrà avvenire con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia, tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricedere l’accredito.

Durante il periodo in cui è possibile la presentazione dell’istanza, in caso di errore, è possibile presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa, che sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

Tra l’altro è possibile presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Occorre evidenziare che la rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la trasmissione dell’istanza.

Dopo la presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l’Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Beneficiari del contributo del Decreto Ristori

Entrambi i contributi si rivolgono ai titolari di una partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della presentazione della domanda. In particolare, gli ulteriori requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto del Decreto Ristori sono due:

·         esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella dell’allegato 1 del Decreto

·         avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Quest’ultimo requisito non è invece necessario se la partita Iva era stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019.

Beneficiari del contributo del Decreto Ristori-bis

Il contributo previsto dal Decreto Ristori-bis, invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita Iva che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (le cosiddette regioni “rosse”). Gli altri requisiti sono analoghi a quelli del contributo del Decreto Ristori:

·         esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella contenuta questa volta nell’allegato 2 del Decreto Ristori bis;

·         se titolari di una partita Iva aperta prima del 1° gennaio 2019, avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

·         la partita Iva del richiedente deve essere stata attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non deve essere cessata al momento della presentazione della domanda.

Erogazione del contributo

Il pagamento del contributo sarà effettuato con accredito sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza. 

L’Agenzia delle entrate, per evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Controlli

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate esegue una serie di controlli sui dati presenti nella domanda e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Se dai controlli emerge che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate deve procede alle attività di recupero e, inoltre, in caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale, laddove ne ricorrano i presupposti.

Ammontare del contributo

Nelle istruzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate sono contenuti i criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, nonché per la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020.

L’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al decreto Ristori o nell’Allegato 2 al decreto Ristori-bis, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, all’importo che si ottiene applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, una delle seguenti percentuali:

·         20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;

·         15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro;

·         10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a quello determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al decreto ristori o nell’Allegato 2 al decreto ristori-bis, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, agli importi di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Provvedimento Agenzia delle Entrate.pdf

istanza_decr_ristori_istr.pdf

istanza_decr_ristori_mod.pdf

23 novembre 2020

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