DL Sostegni-bis - Contributo a fondo perduto: l'Agenzia delle Entrate ha definito i codici tributo per la compensazione e per l'eventuale restituzione

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Facciamo seguito alle nostre informative n. 2658 del 1° giugno 2021 e n. 2740 del 5 luglio 2021 per informare che, con l’allegata Risoluzione n. 48 del 19 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito il codice tributo per utilizzare in compensazione il contributo a fondo perduto di cui al’art. 1, comma 5, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (cd. Decreto Sostegni-bis), nel caso in cui il contribuente scelga di fruirne sotto forma di credito d’imposta e i codici tributo per la restituzione spontanea della somma non spettante, inclusi relativi interessi e sanzioni, erogata tramite accredito sul conto corrente o speso in compensazione.

Nel caso in cui il contribuente opti per il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24, in alternativa all'accredito diretto del contributo sul c/c, per consentirne l'utilizzo è istituito il seguente codice tributo:

·         “6946” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2021 sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo. In particolare, al punto 6.1 del provvedimento è stabilito che:

·         le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista;

·         il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

·         “8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;

·         “8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;

·         “8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento e nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

·         nel campo “tipo”, la lettera “R”;

·         nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;

·         nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8131, 8132 oppure 8133);

·         nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;

·         nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Risoluzione Agenzia Entrate 19.7.2021.pdf

20 luglio 2021

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