Dl Sostegni - Contributi a fondo perduto: l'Agenzia delle Entrate ha definito i codici tributo per la compensazione e per l'eventuale restituzione

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Informiamo le Aziende associate che, con riferimento alle nostre informative n. 2486 del 24 marzo e n. 2497 del 30 marzo, con l’allegata risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito il codice tributo per utilizzare in compensazione il contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 1, comma 1, del DL 41/2021 (cd Decreto Sostegni), nel caso in cui il contribuente scelga di fruirne sotto forma di credito d’imposta e i codici tributo per la restituzione spontanea della somma non spettante, inclusi relativi interessi e sanzioni, erogata tramite accredito sul conto corrente o speso in compensazione.

Nell’ipotesi in cui il contribuente opti per il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in alternativa all’accredito diretto del contributo a fondo perduto sul c/c, nel relativo F24 dovrà indicare il codice tributo:

  • “6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021”.

L’identificativo deve essere esposto nella sezione “ERARIO”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L’ammontare del contributo a fondo perduto riconosciuto e utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”. Nel caso in cui il contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Per quanto riguarda, invece, l'eventuale restituzione, ricordiamo che il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 23 marzo 2021 dispone che il contributo ricevuto e non spettante debba essere restituito allo Stato, insieme a sanzioni e interessi, con versamento effettuato, senza possibilità di compensazione, tramite il modello unico di pagamento telematico.

L’operatore che ha percepito l’indennizzo in tutto o in parte senza averne diritto, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare la situazione restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

La Risoluzione 24/2021 ha definito i tre codici tributo occorrenti per regolarizzare la situazione. In questo caso, la restituzione spontanea della somma e il versamento dei relativi interessi e sanzioni devono avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021
  • 8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021
  • 8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.

Il loro posto è tra le somme della colonna “importi a debito versati”, indicando nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento, mentre, nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”,
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore,
  • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8128, 8129 oppure 8130),
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”,
  • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

14 aprile 2021

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