Fondo di Garanzia PMI: modifiche all'operatività straordinaria delle garanzie Covid-19 introdotte dal DL Milleproroghe e DL Energia

Emergenza Covid-19

Informiamo le Aziende associate che il Fondo di garanzia per le PMI registra alcune novità in seguito alla conversione in legge di decreto Milleproroghe (DL 30 dicembre 2021, n. 228).

In particolare, in sede referente, sono state apportate le seguenti modifiche alla disciplina emergenziale del Fondo di garanzia PMI, intervenendo sulle recenti misure contenute nella Legge di bilancio 2022:

·         si chiarisce che, a partire dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, i finanziamenti concessi per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti, in favore dei beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4, 5 del modello di valutazione del merito creditizio, sono garantiti dal Fondo stesso nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria;

·         quanto ai finanziamenti per esigenze connesse alla realizzazione di investimenti, si conferma che la misura massima di copertura del Fondo dell’80% operi in favore di tutti i beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del modello di valutazione del merito creditizio;

·         per i finanziamenti di importo fino a 30.000 euro garantiti dal Fondo concessi ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del D.L. n. 23/2020 (cd. DL Liquidità), il cui termine iniziale di rimborso del capitale maturi nel corso del 2022, il periodo di preammortamento (precedentemente pari a 24 mesi) può essere allungato fino a ulteriori sei mesi, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti. Trattandosi di una revisione contrattuale dell’operazione, restano fermi in capo al soggetto finanziatore gli obblighi di segnalazione e prudenziali richiesti dalla regolamentazione finanziaria.

Ulteriori modifiche al Fondo sono state introdotte dal recente decreto-legge Energia (DL 1° marzo 2022, n. 17).

In particolare, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese e mitigare gli effetti conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia, si prevede che:

·         la "Garanzia Italia” di SACE può prestare, fino al 30 giugno 2022, garanzie alle condizioni attualmente previste dal DL Liquidità. Ciò riguarda anche le condizioni di favore previste per le mid cap;

·         l’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI rimane gratuito fino al 30 giugno 2022, invece che fino al 30 marzo, come era stato previsto dalla Legge di bilancio 2022.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

08 marzo 2022

Condividi