Gasolio autotrazione - recupero accise I° trimestre 2018

Fisco

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota n. 35398 del 27 marzo 2018 (che alleghiamo) riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del I trimestre 2018, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2018).

La domanda deve essere presentata tra il 1° e il 30 aprile 2018 e riguarda i consumi effettuati tra 1° gennaio e il 31 marzo 2018.

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:

a)  l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada. 

b)  l'attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. 

c)  l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha disposto l’esclusione dall’agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).

Pertanto, non possono fruire del beneficio:

·      i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a) e b);

·      i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).

La misura del beneficio è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio per i consumi effettuati tra 1° gennaio e il 31 marzo 2018.

Per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.

Per i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al IV trimestre dell’anno 2017 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2020.

Nota Agenzia Dogane 27.03.2018 Recupero accise I trimestre 2018.pdf

03 aprile 2018

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