Incentivi Industria 5.0

Fisco e agevolazioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il Decreto Legge 2 marzo 2024, n.19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (cd. Decreto PNRR) che, all'articolo 38, istituisce il "Nuovo Piano Transizione 5.0", al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. L'obiettivo del piano è incentivare nel 2024 e 2025 nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Dalle disposizioni si nota come il piano Industria 5.0 sia strettamente connesso al concetto di efficienza energetica, ossia alla capacità di utilizzare l'energia in modo efficiente e ottimale al fine di ridurre al minimo gli sprechi e massimizzare i benefici. Inoltre, sempre con riferimento al tema dell’efficienza energetica è importante ricordare come il rendimento di un macchinario, impianto o ciclo produttivo, è “la misura dell'efficienza o dell'efficacia di un sistema o di un processo nel convertire l'energia in un determinato risultato o lavoro utile”.

Destinatari

Possono accedere alla misura tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dalle regole fiscali di determinazione del reddito.

  • Sono escluse:
  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Agevolazioni

Sono oggetto di agevolazione gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici non inferiore alternativamente:

  • al 3% relativa alla struttura produttiva cui si riferisce il progetto di innovazione,
  • al 5% relativa ai processi interessati dall'investimento.

A tal fine, viene integrato l'elenco dei beni immateriali agevolabili dell'allegato B della Legge 232/2016 con i seguenti beni:

a)  i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell'ambito di tali progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici di cui sopra, sono inoltre agevolabili:

  • Investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
  • Per gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti (art. 12, comma 1, lettera a), b), c) del Decreto Legge 9 dicembre 2023 n. 181), basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. È prevista una maggiorazione del: 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento, o del 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

La maggiorazione non è limitata al costo dei moduli, ma si estende al costo dell’intero impianto fotovoltaico.

  • le  spese  per  la  formazione del personale previste dall'art. 31, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati e in ogni caso sino al  massimo  di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro  delle imprese e del made in Italy (MIMIT).

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH, ossia di non arrecare un danno significativo all'ambiente, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c)  ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Misura e utilizzo del credito d’imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto nelle misure indicate in tabella che variano, in modo progressivo relativamente all'importo dell'investimento e aumentano in base al livello di riduzione dei consumi energetici ottenuti.

Riduzione Consumi Energetici

Dimensioni investimento

Unità produttiva 3-6%

Processo 5-10%

Unità produttiva 6-10%

Processo 10-15%

Unità produttiva >10%

Processo >15%

Fino a 2,5 ML di €

35%

40%

45%

Da 2,5 a 10 ML di €

15%

20%

25%

Da 10 a 50 ML di €

5%

10%

15%

Il credito d’imposta è cumulabile con gli altri aiuti di Stato, ad eccezione delle agevolazioni per il mezzogiorno (ZES).

Adempimenti

Per poter accedere al beneficio, le imprese devono presentare in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE):

  • Una comunicazione concernente la descrizione e il costo del progetto di investimento che funge da prenotazione del credito d'imposta, unitamente ad una certificazione ex ante rilasciata da un valutatore indipendente che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite l'investimento;
  • Comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, al fine di determinare il credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
  • La comunicazione del completamento dell'investimento corredata dalla certificazione ex post rilasciata da un valutatore indipendente che attesti l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto nella certificazione ex ante e dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Vale la pena ricordare che se le imprese se le imprese non raggiungeranno gli obiettivi di efficienza energetica ma acquisteranno comunque beni in ottica Industria 4.0, potranno beneficiare degli attuali incentivi di Transizione 4.0.

Per le PMI, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite di investimento previsto.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto, sarà pubblicato un decreto interministeriale che definirà diversi aspetti, tra i quali il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni e delle certificazioni, i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito e i requisiti dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post.

07 marzo 2024

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