Iper ammortamento: ulteriori chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico relativi all'applicazione dell'agevolazione nel settore della sanità

Credito e agevolazioni

Informiamo le Aziende associate che il Ministero dello Sviluppo Economico, con l’allegata circolare n. 48610 del 1° marzo 2019, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla riconducibilità di particolari apparecchiature operanti nel settore sanitario alle voci di beni agevolabili ai fini dell'iper ammortamento.

In particolare, la circolare raggruppa gli investimenti in beni "sanità 4.0" nelle seguenti tipologie:

  • apparecchiature per la diagnostica per immagini (c.d. medical imaging),
  • apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia,
  • robot impiegati nel settore medicale per scopi interventistici, terapeutici e riabilitativi,
  • sistemi automatizzati da laboratorio

e li riconduce al punto elenco 3 del primo gruppo dell'Allegato A della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), concernente "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime".

Inoltre, la circolare individua tra i software che possono ricondursi nell'ambito dell'Allegato B della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), i software relativi alla gestione della "cartella clinica elettronicaritenuti assimilabili ai beni immateriali individuati al punto 1 di tale allegato, relativo a "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per (...) l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)".

Infine, il MISE chiarisce che, in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell'iper ammortamento, è sufficiente che si proceda al giuramento della stessa entro la data di chiusura dell'esercizio, non è necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell'impresa.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Circolare MiSE 1 marzo 2019.pdf

05 marzo 2019

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