Iperammortamento: chiarimenti relativi alle tempistiche di acquisizione della perizia giurata

Credito e agevolazioni

Informiamo le Aziende associate che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 27/E del 9 aprile 2018 - allegata alla presente – ha fornito nuovi chiarimenti riguardo la fruizione dell’agevolazione dell’iperammortamento.

Per la fruizione della suddetta agevolazione, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, mentre per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, l'impresa deve presentare una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo d’imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione: presentare la perizia in ritardo non determina uno stop alla fruizione dell'iper ammortamento, ma ne dilata i tempi.

La disciplina, infatti, non prevede alcun termine entro il quale debbano essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti.

Quindi - considerando che essi rivestono un ruolo fondamentale, in quanto chiamati ad attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio - nel caso in cui la loro acquisizione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione inizierà solo a partire da quel periodo d’imposta.

Risoluzione n. 27 del 9.4.2018.pdf

11 aprile 2018

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