Irpef – Bonus 100 euro: ulteriori chiarimenti ministeriali

Fisco

Informiamo le Aziende associate che, con la Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 – allegata alla presente - l'Agenzia delle entrate ha chiarito, anche attraverso esempi concreti, alcuni punti della circolare n. 8/E del 3 aprile u.s. relativi al premio riconosciuto ai dipendenti che nel mese di marzo hanno reso la prestazione presso la sede di lavoro.


L’art. 63, comma 1 del DL n. 18/2020 stabilisce che il premio di 100 euro deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro prestati nella propria sede di lavoro nel mese di marzo e non spetta, invece, per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, perché era in telelavoro o in smart working, o perché assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).


Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, in alternativa al criterio basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili, può essere utilizzato anche il criterio del rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, o individuale qualora stipulato in deroga allo stesso.

 
Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per tale rapporto. 


L'Agenzia delle entrate con la risoluzione in oggetto precisa che il premio di 100 euro spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se il rapporto contrattuale sia full time o part time.


Anche con riferimento al part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.
Se il lavoratore ha in essere più contratti part time, fermo restando il limite di 100 euro, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore e, a tal fine, quest’ultimo dichiarerà al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.


Infine, la Risoluzione n. 18/E fornisce alcuni esempi pratici utili alla corretta applicazione del bonus in esame.

Risoluzione 18E Agenzia Entrate 9.4.2020.pdf

10 aprile 2020

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