Nuova Sabatini - Proroga del termine per la conclusione degli investimenti e per gli adempimenti successivi

Credito e agevolazioni

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 127757 del 29 aprile u.s. – allegata alla presente -, vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e la chiusura di molte attività produttive, ha disposto la proroga del termine per la realizzazione degli investimenti e per gli adempimenti successivi della misura di aiuto “Nuova Sabatini” finalizzata a sostenere l’acquisto dei beni strumentali.

Tale proroga è tra quelle disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza, sul piano amministrativo con il decreto Cura Italia, ed in particolare l’art. 103 (prorogato successivamente con il Decreto Liquidità con l’art. 37), con la sospensione nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, dei termini ordinari o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020.

Molte imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni Nuova Sabatini, stanno avendo difficoltà per realizzare entro il termine dei 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, gli investimenti pianificati. Tra le difficoltà riscontrate vi è la carenza di liquidità aziendale, il ritardi nella produzione, consegna e collaudo dei beni ordinati connessi alla chiusura forzata delle aziende fornitrici.

Per queste ragioni il Mise ha riconosciuto alle imprese beneficiarie delle agevolazioni Nuova Sabatini, una proroga di 6 mesi del termine di realizzazione degli investimenti e di quelli previsti per la trasmissione al Ministero della documentazione: dichiarazione di ultimazione investimento (DUI) e richiesta unica di erogazione (RU).

La proroga è riconosciuta alle operazioni per le quali il periodo di 12 mesi per la realizzazione degli investimenti, decorrente dalla data di stipula del contratto finanziario, includa almeno un giorno nel periodo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, compreso tra il 23.02.2020 ed il 15.05.2020.

La concessione della proroga è concessa d’ufficio, senza dover inviare una specifica autorizzazione al Mise.

Ai fini della richiamata sospensione ex lege si riportano di seguito alcuni chiarimenti.

Stipula del contratto di finanziamento

·         Per tutti i provvedimenti di concessione dell’agevolazione adottati dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, la stipula del contratto di finanziamento deve avvenire entro il 30 giugno 2020;

·         Per i provvedimenti di concessioni adottati prima del 23 febbraio 2020 e per i quali la stipula del contratto di finanziamento ricade nel periodo di sospensione, la decorrenza del termine riprende dal 16 maggio 2020.

Dichiarazione Ultimazione Investimento (DUI)

Per il termine della trasmissione della DUI (60 giorni dalla conclusione dell’investimento), se il termine ricade nel periodo di sospensione, l’impresa può beneficiare di una proroga pari al numero di giorni compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione.

Richiesta Unica di erogazione (RU)

Con riferimento ai termini per la trasmissione della RU (120 giorni dalla conclusione dell’investimento), se il termine ricade nel periodo di sospensione l’impresa può beneficiare di una proroga per un numero di giorni compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Circolare MISE 29.4.2020 n. 127757.pdf

07 maggio 2020

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