Nuovo regime di aiuti di Stato previsto dal Temporary Framework: indicazioni riassuntive

Credito e agevolazioni

Al fine di fornire un quadro esaustivo in materia di aiuti di Stato applicabili alle garanzie previste dal DL Liquidità, forniamo un riassunto del nuovo regime di aiuti di Stato previsto dallo schema Temporary Framework.

Il 19 marzo 2020 la Commissione Europea ha adottato una Comunicazione che prevede una disciplina temporanea di carattere orizzontale sugli aiuti di Stato, al fine di consentire agli Stati Membri di adottare dei piani di interventi straordinari a sostegno delle imprese nel contesto della crisi causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il successivo 3 aprile 2020 il Framework è stato emendato prevedendo, tra le altre, la possibilità di concedere garanzie fino al 100% ma nell’ambito della sezione 3.1 di cui più avanti si dirà.

Il nuovo schema di aiuti, denominato “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” consentirà agli Stati Membri di far fronte all’emergenza, attraverso delle misure di sostegno a favore delle imprese, previa notifica degli stessi aiuti alla Commissione, dimostrando che tali misure sono necessarie per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia nazionale.

Il nuovo schema, applicabile fino al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe), prevede, alla data di pubblicazione della presente circolare, 10 tipologie di aiuti compatibili con il diritto comunitario sugli aiuti di stato.

Tra queste segnaliamo di seguito le tipologie di aiuto previste dal Temporary Framework, che saranno di particolare interesse per le imprese, anche a seguito della loro applicabilità in relazione al recente DL Liquidità.

Aiuti sotto forma di sovvenzioni, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie, prestiti agevolati e partecipazioni (Sezione 3.1 del Temporary Framework)

Questa tipologia di aiuto è considerata compatibile, se l’importo complessivo dell’aiuto non supera 800.000 euro per impresa, al lordo di imposte e altri oneri. Questo aiuto non può essere concesso a imprese che si trovano già in difficoltò (ai sensi del Reg. UE 651/2014) prima del 31 dicembre 2019. L’aiuto può essere concesso fino al 31 dicembre 2020. Per le imprese operanti nel settore della pesca e acquacultura l’importo dell’aiuto massimo concedibile è pari a 120.000 euro. Per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l’importo dell’aiuto massimo concedibile è pari a 100.000 euro.

Questa tipologia di aiuti può essere cumulata con tutti gli aiuti elencati all’interno del Quadro temporaneo e può essere cumulata con gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, relativo agli aiuti de minimis.

Questa tipologia di aiuto è stata applicata alle seguenti tipologie di garanzia previste dal DL Liquidità:

·         Garanzia del 100% per importi di finanziamento di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario finale e comunque non superiore a 25.000 € (art. 13 comma 1 lettera m): in tale caso l’importo da imputare al TF è pari all’importo del finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia.

·         Per le garanzie fino al 90%, concedibili ai sensi della sezione 3.2., all’impresa sarà comunque concesso un aiuto a valere sulla sezione 3.1, ferma la gratuità dell’accesso al Fondo, pari all’ammontare dei premi di garanzia previsti dalla sezione 3.2 e non pagati dall’impresa.

Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti (Sezione 3.2 del Temporary Framework

Questa tipologia di aiuti ha l’obiettivo di concedere alle imprese in carenza di liquidità garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo limitato. Per le PMI gli Stati membri possono concedere una riduzione fino al 50% del premio annuale per le nuove garanzie concesse in linea con le soglie di sicurezza definite nella Comunicazione. Per le grandi imprese, la riduzione è fino al 15%. Le stesse riduzioni possono essere concesse anche se l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base di un metodo di calcolo già approvato dalla Commissione.

L’importo massimo del prestito oggetto di garanzia non può superare:

·         l’importo del doppio del monte salari del beneficiario nel 2019 o l’ultimo anno disponibile, oppure

·         il 25% del fatturato totale, o

·         in casi debitamente giustificati, l’importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 18 mesi per le PMI o per i successivi 12 mesi nel caso di grandi imprese.

La garanzia è limitata ad un massimo di 6 anni e non supera il 90% del prestito, e può essere concessa entro il 31 dicembre 2020. Questo aiuto non può essere concesso a imprese che si trovano già in difficoltò (ai sensi del Reg. UE 651/2014) prima del 31 dicembre 2019.

Questa tipologia di aiuto è stata applicata alle seguenti tipologie di garanzia previste dal DL Liquidità e dal DL Cura Italia:

·         Garanzia sussidiaria prevista dall’art. 56 comma 6 del DL Cura Italia

·         Garanzia del 90% prevista dall’art. 13 comma 1 lettera c), lettera n) del DL Liquidità

·         Garanzia SACE prevista dall’art. 1 del DL Liquidità

In questi casi l’aiuto ricevuto non impatterà né sul plafond degli 800.000 euro (Sezione 3.1 del QT) né sul plafond de minimis a disposizione delle imprese.

Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti (Sezione 3.3 del TF)

Per quanto riguarda questa tipologia di aiuti, la Commissione stabilisce che, ai sensi del TF, possono essere concessi prestiti a un tasso di interesse almeno pari al tasso base (IBOR di 1 anno, o equivalente, pubblicato dalla Commissione) applicabile al 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella seguente tabella:

Tipologia di beneficiario

Margine per il rischio di credito per il 1° anno

Margine per il rischio di credito per il 2° e 3° anno

Margine per il rischio di credito per il 4°, 5° e 6° anno

PMI

0,25%

0,50%

1,00%

Grande Impresa

0,50%

1,00%

2,00%


 

Il minimo di tutti i tassi di interesse dovrebbe essere di almeno 10 punti base all'anno.

I contratti di prestito devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2020 e l’importo totale dei prestiti per beneficiario non può superare:

  • l’importo del doppio del monte salari del beneficiario nel 2019 o l’ultimo anno disponibile, oppure
  • il 25% del fatturato totale, o
  • in casi debitamente giustificati, l’importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 18 mesi per le PMI o per i successivi 12 mesi nel caso di grandi imprese.

Il prestito deve riguardare il fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale d’esercizio. Il prestito non può essere concesso a imprese che si trovano già in difficoltò (ai sensi del Reg. UE 651/2014) prima del 31 dicembre 2019. Come detto in precedenza, questa tipologia di aiuto non può essere cumulata con gli aiuti alle garanzie previsti nelle sezioni 3.2 del TF.

Tutte le misure citate possono, tuttavia, essere cumulate anche con aiuti concessi in regime de minimis (Reg. UE 1407/2013).

Si ricorda che le misure appena esposte si aggiungono ad altri interventi a sostegno delle imprese che le autorità nazionali possono già adottare, per affrontare la crisi, in modo compatibile con il diritto comunitario, ossia:

  • misure di carattere generale che non costituiscono aiuti di Stato (ad esempio, sospensione dei versamenti fiscali e contributivi rivolte a tutte le imprese, sostegno ai consumatori e famiglie);
  • misure di aiuto in regime de minimis (Reg. UE 1407/2013);
  • misure di aiuto in esenzione da notifica (Reg. UE 651/2014);
  • misure per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2014/C 249/01);
  • altri aiuti concessi sulla base della normativa esistente;
  • misure agevolative destinate a compensare i danni arrecati dall’evento eccezionale.

Alleghiamo a tal proposito la circolare di Medio Credito Centrale di oggi 27 aprile, che conferma quanto sopra indicato.

Circolare Fondo di Garanzia 27 aprile 2020.pdf

27 aprile 2020

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