PNRR: apertura bando contributi in conto capitale per impianti di produzione di biometano

PNRR

Informiamo le Aziende associate che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha emanato il decreto che approva le regole applicative per accedere agli incentivi sull’immissione di biometano nella rete del gas naturale. 

La misura è finanziata dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e prevede uno stanziamento pari a 1,7 miliardi di euro.

L’atto, predisposto con il supporto del GSE, rientra tra le azioni previste per dare attuazione alla misura che sostiene la produzione di biometano, sia attraverso nuovi impianti che mediante riconversione di strutture esistenti di biogas.

Le domande per partecipare alla prima procedura competitiva relativa al contingente disponibile per l’anno 2022, pari a 67.000 Smc/h, si possono presentare dalle ore 12 del 30 gennaio 2023 alle ore 12 del 31marzo 2023.

I benefici consistono in un contributo in conto capitale (calcolato in funzione delle spese ammissibili ed equivalente al massimo al 40% dell’investimento sostenuto) e in una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano.

L'accesso agli incentivi avviene, per via telematica mediante l’applicazione informatica predisposta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), tramite aste pubbliche competitive al ribasso sulle tariffe incentivanti.

I progetti presentati possono riferirsi alle seguenti categorie di intervento:

·         nuova costruzione: nuova realizzazione di impianti di produzione di biometano agricoli o a rifiuti;

·         riconversione (revamping): intervento su un impianto agricolo di produzione e utilizzazione di biogas per la produzione di energia elettrica, esistente al 27 ottobre 2022 (data di entrata in vigore del D.M. 15 settembre 2022), che viene convertito alla produzione di biometano successivamente a tale data e, pertanto, destina, in tutto o in parte, la produzione di biogas a quella di biometano, anche con aumento della capacità produttiva. L’intervento di riconversione può dare luogo a “riconversione totale”, nel caso in cui tutto il biogas prodotto dall’impianto venga destinato alla produzione di biometano, o a “riconversione parziale”, nel caso in cui solo una quota parte del biogas prodotto sia destinato alla produzione di biometano.

I lavori di realizzazione degli impianti non devono essere avviati prima della data di pubblicazione della graduatoria (prevista per il 29 giugno 2023).

Gli impianti agevolati dovranno entrare in esercizio:

·         nel caso di impianti agricoli: entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;

·         nel caso di impianti alimentati da rifiuti organici: entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Per entrambe le tipologie di impianto è possibile ritardare l'entrata in esercizio al massimo 9 mesi.

Per tutti gli impianti, fermi restando i limiti sopra indicati, l’entrata in esercizio dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026; la mancata entrata in esercizio dell’impianto entro tale data comporta inderogabilmente la decadenza del diritto di percepire il contributo in conto capitale.

Il biometano prodotto può avere due distinte destinazioni d’uso:

·         usi nel settore dei trasporti: il biometano prodotto è utilizzato come carburante in forma compressa o liquida per la trazione nel settore dei trasporti in accordo a quanto previsto nel D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i.;

·         altri usi: tutte le modalità di impiego del biometano prodotto diverse dall’utilizzo come carburante nel settore dei trasporti. È incluso il biometano utilizzato nei settori industriale, residenziale, terziario e dell’agricoltura (come ad esempio reti di teleriscaldamento e reti calore per il riscaldamento di stalle, abitazioni e uffici), con esclusione del settore della generazione termoelettrica.

Per l’accesso agli incentivi, gli impianti devono rispettare specifici limiti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG), ovvero:

·         riduzione di almeno il 65% delle emissioni di GHG per gli impianti di produzione di biometano destinato al settore dei trasporti;

·         riduzione di almeno l'80% delle emissioni di GHG per gli impianti di produzione di biometano destinato ad altri usi.

Il regime incentivante prevede un contributo in conto capitale del 40% sulle spese ammissibili dell’investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile, previsti dal decreto. 

Ai fini dell’erogazione del contributo, saranno considerate spese ammissibili:

·         i costi di realizzazione ed efficientamento dell’impianto;

·         le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;

·         i costi di connessione alla rete del gas naturale;

·         i costi per l’acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell’impianto;

·         le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile;

·         i costi per la fase di compostaggio del digestato.

Oltre al contributo in conto capitale, è previsto il riconoscimento di una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano, della durata di 15 anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Sono previste tre diverse tariffe:

1.   tariffa di riferimento, il valore posto a base d'asta nella singola procedura competitiva, espresso in euro/MWh. Tale valore, definito in funzione della tipologia di impianto e della capacità produttiva cumulata dello stesso, è pari a:

o   115 euro/MWh, per impianti agricoli di capacità produttiva pari o inferiore a 100 Smc/h;

o   110 euro/MWh, per impianti agricoli di capacità produttiva superiore a 100 Smc/h;

o   62 euro/MWh impianti alimentati da rifiuti organici (di qualsiasi capacità produttiva);

2.   tariffa offerta, calcolata applicando alla tariffa di riferimento la riduzione percentuale offerta dal soggetto richiedente in fase di partecipazione alla procedura;

3.   tariffa spettante, calcolata applicando alla tariffa offerta l'eventuale ulteriore riduzione prevista nel caso in cui si verifichi il mancato rispetto dei tempi massimi previsti per l'entrata in esercizio dell'impianto.

Le richieste di partecipazione alla procedura competitiva possono essere trasmesse dalle ore 12 del 30 gennaio 2023 alle ore 12 del 31 marzo 2023, per via telematica mediante l’applicazione informatica predisposta dal GSE (https://areaclienti.gse.it/).

I soggetti richiedenti in fase di partecipazione devono formulare la propria offerta di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento posta a base d’asta.

La diminuzione non può essere inferiore all’1%.

La graduatoria sarà formata dal GSE entro il 29 giugno 2023 applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità:

·         maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento;

·         maggiore riduzione delle emissioni di GHG rispetto ai valori percentuali minimi previsti, pari al 65% per la destinazione nel settore dei trasporti e al 80% per gli altri usi;

·         anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Decreto MITE 15.9.2022.pdf

01 febbraio 2023

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