Sottoscritto l’accordo nazionale sulla formazione 4.0 per l’accesso ai benefici fiscali previsti dalla Legge di bilancio 2018

Credito e agevolazioni

Informiamo le Aziende associate che Confindustria nazionale ha sottoscritto in data 5 luglio u.s. un accordo volto a regolare le modalità con le quali si potranno sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali o territoriali, finalizzati alla fruizione del credito d'imposta a favore delle imprese che svolgano attività di formazione per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. 

Come previsto dalla legge di bilancio per il 2018 e dal successivo decreto interministeriale del 4 maggio, le attività di formazione elencate nel comma 1 del decreto vanno realizzate previa definizione di un accordo sindacale aziendale o territoriale.


Confindustria nazionale ha pertanto ritenuto utile definire, con Cgil, Cisl, Uil, un quadro di regole condivise che orientino l'attività negoziale in materia.


Il contenuto dell’accordo prevede in sintesi che: 

·      le imprese che hanno forme di rappresentanza sindacale aziendale (rsu o rsa) definiranno i loro accordi secondo il quadro di regole stabilito nel Tu della rappresentanza del 2014;

·      per le imprese prive di rappresentanza sindacale, ma associate al sistema di rappresentanza di Confindustria o che conferiscano a Confindustria uno specifico mandato, è previsto che appositi accordi territoriali definiscano le sedi e le procedure per la condivisione sindacale del piano di formazione 4.0; 

·      le imprese iscritte a Fondimpresa, anche nel caso volessero presentare un ulteriore piano formativo con il fondo interprofessionale, potranno avvalersi delle sedi di condivisione previste dal Protocollo di intesa del 22 novembre 2017.


Dato che il decreto interministeriale del 4 maggio prevede al comma 3 dell’art. 3 che venga rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, è stato previsto nell'accordo che le imprese che hanno proprie forme di rappresentanza invieranno ad esse la dichiarazione di aver rilasciato tale attestazione. Per le imprese prive di rappresentanza, tale dichiarazione dovrà essere inviata alle organizzazioni sindacali che sottoscrivono l'accordo.


Ricordiamo che l'accordo deve essere depositato ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, ossia in via telematica, presso l'ITL competente.


Per quanto riguarda gli accordi territoriali che definiranno sedi e procedure per la condivisione sindacale del piano da adottare per le singole imprese, si sottolinea che sarà poi necessario depositare lo specifico piano formativo concordato per la singola impresa.

Alleghiamo alla presente il testo dell’accordo Confindustria – Cgil Cisl e Uil del 5 luglio u.s.

Accordo Confindustria Cgil Cisl Uil.pdf

16 luglio 2018

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