ADM: Circolare 30/2025 – semplificazione del valore in dogana

Normativa doganale

Si informa che Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare 30/2025, riguardante la semplificazione della determinazione degli importi in dogana delle merci. Tramite detta Circolare ADM ha effettuato il riordino delle disposizioni che regolamentano il rilascio della autorizzazione alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci (Customs Value Authorisation, CVA), di cui all'art.73 del Regolamento (UE) n. 952 del 2013 (CDU).

ADM fonisce indicazioni per:

  • le fasi in cui si articola il procedimento di rilascio, dalla presentazione dell'istanza tramite il sistema elettronico delle decisioni doganali alla adozione e notifica della autorizzazione CVA;
  • la gestione successiva dell'autorizzazione, compresa la fase di monitoraggio annuale e di adeguamento degli importi autorizzati per il valore, vista la menzionata validità temporale illimitata;
  • i casi di revoca, modifica, sospensione, annullamento e riesame della stessa.

Per quanto riguarda la validità geografica, l'ADM richiama l'applicazione dell'art. 26 del CDU, in quanto l'autorizzazione CVA rientra nei casi previsti da tale articolo, che consente di limitare, rispetto alla regola generale di validità nell'intero territorio doganale dell'Unione, a uno o ad alcuni Stati membri la validità delle decisioni relative all'applicazione della normativa doganale.

Per quanto concerne le condizioni soggettive, l'ADM evidenzia come queste coincidano sostanzialmente con i requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione AEO:

  • l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente, come previsto dall'art. 39, lettera a), del CDU;
  • un sistema contabile utilizzato compatibile con i principi contabili generalmente accettati, applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;
  • un'organizzazione amministrativa corrispondente al tipo e alla dimensione dell'impresa in relazione alla gestione dei flussi di merci e dotata di un sistema di controllo interno, che permetta di individuare le transazioni illegali o irregolari.

Vista la sostanziale coincidenza dei suddetti requisiti richiesti per la CVA con i criteri dell'autorizzazione AEO, l'Agenzia delle dogane ha previsto una riduzione dei termini di rilascio della semplificazione sul valore per i soggetti in possesso dello status di AEO (90 giorni invece dei 120 previsti dalla normativa unionale), in quanto i requisiti risulterebbero già verificati.

​Infine, la circolare ADM n. 30/2025 ricorda che una autorizzazione CVA può essere utilizzata dal titolare della decisione solo per le operazioni contemplate e individuate nell'istanza e che, nella eventuale indicazione di una persona designata dal richiedente come rappresentante, stabilisce che la rappresentanza indiretta non è ammessa in presenza ed utilizzo della CVA; pertanto, la dichiarazione del valore in dogana delle merci importate, utilizzando la semplificazione del valore, può essere effettuata dall'importatore, in qualità di titolare della semplificazione, o dal suo rappresentante diretto (a nome e per conto del titolare della semplificazione). ​

Circolare 30-2025.733953.24-11-2025.pdf

04 dicembre 2025

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