DPCM 7 settembre 2020: le principali novità di interesse per le imprese

Emergenza Covid-19

Il 7 settembre scorso è stato approvato il DPCM 7 settembre 2020, che ha prorogato al 7 ottobre 2020 le disposizioni del DPCM 7 agosto 2020 volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 sull’obbligo di tampone per chi proviene ovvero abbia soggiornato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna e nell’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020 sulla sospensione delle attività del ballo.

Il nuovo DPCM ha anche aggiornato gli elenchi dei Paesi per i quali sussistono limitazioni alla mobilità (Allegato 20 al DPCM) e ha ampliato le eccezioni all’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (v. infra).

Di seguito, una sintesi delle questioni di maggiore interesse per le imprese.

A fronte dell’andamento a livello globale della pandemia:

a) l’esercizio delle attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale continua ad essere soggetto all’applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica) (art. 2 del DPCM 7 agosto 2020);
b) gli spostamenti da e verso l’estero continuano a essere regolati attraverso divieti e limitazioni per alcuni Paesi (art. 4 del DPCM 7 agosto 2020) e obblighi dichiarativi (art. 5 del DPCM 7 agosto 2020) e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (art. 6 del DPCM 7 agosto 2020) per chi entra in Italia.

Quanto alle limitazioni da e per l’estero:

• sono sempre consentiti, senza necessità di motivazione, gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (elenco A del nuovo Allegato 20 al DPCM), da e per i Paesi Ue, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco (elenco B del nuovo Allegato 20 al DPCM), nonché da e per Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia e Uruguay (elenco D -ma con obbligo di isolamento fiduciario - del nuovo Allegato 20 al DPCM);

• sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana Kosovo, Montenegro, Serbia e Colombia (elenco F del nuovo Allegato 20 al DPCM), con l’eccezione degli ingressi dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani) e dei loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia (da prima del 16 luglio 2020 se provenienti/soggiornanti in Kosovo, Montenegro o Serbia; da prima del 16 agosto 2020 se provenienti/soggiornanti in Colombia; da prima del 9 luglio 2020 se provenienti/soggiornanti negli altri Stati). Sono, altresì, esclusi dal divieto di ingresso anche gli equipaggi e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto, i funzionari e gli agenti diplomatici e il personale militare (art. 4, co. 2 del DPCM 7 agosto 2020); NB eccezione: gli spostamenti verso Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana Kosovo, Montenegro, Serbia e Colombia (elenco F del nuovo Allegato 20 al DPCM) sono consentiti solo per esigenze di lavoro, motivi di assoluta urgenza, salute, di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 4, co. 1 del DPCM 7 agosto 2020);

• gli spostamenti da e per il resto del mondo (elenco E del nuovo Allegato 20 al DPCM), nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che ivi hanno transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti sono consentiti solo per esigenze di lavoro, motivi di assoluta urgenza, salute, di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, sono consentiti gli ingressi dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani) e dei loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia (da prima del 16 luglio 2020 se provenienti/soggiornanti in Kosovo, Montenegro o Serbia; da prima del 16 agosto 2020 se provenienti/soggiornanti in Colombia; da prima del 9 luglio 2020 se provenienti/soggiornanti negli altri Stati), nonché gli ingressi dei cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari soggiornanti di lungo periodo nel territorio di uno Stato membro dell’Ue e, ai sensi del nuovo DPCM 7 settembre 2020, anche gli ingressi per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di un cittadino Ue e di un soggiornante di lungo periodo a, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva (art. 4, co. 1 del DPCM 7 agosto 2020).

In ogni caso, come evidenziato anche sul sito del Ministero degli affari esteri, la rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora avere dei limiti all’ingresso. Pertanto, si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

Quanto agli obblighi cui sono soggette le persone che fanno ingresso in Italia dall’estero, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia:

• chiunque entra, per qualsiasi durata, nel territorio nazionale dall’estero (tranne dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano) è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato dei Paesi e territori esteri nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, nonchè dei motivi dello spostamento, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E e F del nuovo Allegato 20 al DPCM;

• chiunque entra in Italia dopo aver soggiornato o transito nei 14 giorni precedenti in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C (Bulgaria e Romania), D, E e F del nuovo Allegato 20 al DPCM, è sottoposto a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni (c.d. quarantena). Tali soggetti, anche se asintomatici, sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;

• coloro che entrano/rientrano in Italia da Croazia, Grecia, Malta, Spagna sono tenuti in via alternativa: a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale, al tampone con risultato negativo; b) sottoporsi a tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi devono altresì comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente.

Fermi restando i divieti, le limitazioni e gli obblighi dichiarativi al vettore, all’autorità sanitaria e/o a chiunque sia deputato a effettuare controlli, sono previste alcune eccezioni all’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché di tampone in caso di ingresso da Croazia, Grecia, Malta, Spagna a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19.

Il riferimento è, in particolare, all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante (art. 6, co. 6, lett. a e lett. b del DPCM 7 agosto 2020), ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (art. 6, co. 6, lett. c del DPCM 7 agosto 2020), agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria (art. 6, co. 6, lett. d del DPCM 7 agosto 2020) e, ai sensi del nuovo DPCM 7 settembre 2020, anche agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo (art. 6, co. 6, lett. d-bis del DPCM 7 agosto 2020).

Inoltre, fermi sempre gli obblighi dichiarativi all’autorità pubblica e l’assenza di sintomi di COVID-19 e a condizione che, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi indicati negli elenchi C e F del nuovo allegato 20 al DPCM, è tra l’altro esonerato dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché di tampone in caso di ingresso da Croazia, Grecia, Malta, Spagna:

• chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza (6, co. 7, lett. a del DPCM 7 agosto 2020);

• chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore (6, co. 7, lett. b del DPCM 7 agosto 2020);

• i cittadini e a residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D del nuovo allegato 20 al DPCM 7 agosto 2020 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (6, co. 7, lett. c del DPCM 7 agosto 2020);

• i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (6, co. 7, lett. e del DPCM 7 agosto 2020);

• il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (6, co. 7, lett. f del DPCM 7 agosto 2020).

Sebbene molte delle citate eccezioni siano applicabili al personale di imprese con sede in Italia, la normativa vigente pone una serie di problematiche legate alla gestione delle trasferte all’estero per una durata superiore alle 120 ore e al rientro del personale dalle ferie all’estero (nella maggior parte dei casi nei propri Paesi di origine).

Confindustria, in più occasioni, ha evidenziato al Governo queste criticità, proponendo peraltro forme di sorveglianza sanitaria e/o controlli che consentano al lavoratore che rientra dall’estero di recarsi subito a lavoro. Si tratta di meccanismi che, da un lato, garantiscono la salvaguardia della salute collettiva e, dall’altro, limitano l’ingerenza nelle attività ordinarie dell’impresa, assicurandone la prosecuzione senza ulteriori interruzioni. Continueremo a monitorare la questione e a sollecitare interventi al riguardo. 

10 settembre 2020

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