Misure all’esportazione di dispositivi di protezione individuale – Comunicato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Comunicato del Ministero degli Affari Esteri

Disciplina doganale

Con nostra informativa n. 1311 del 17 marzo u.s. si rendeva noto che l'esportazione dei dispositivi di protezione individuale (quali visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti simili), da parte degli operatori italiani, è subordinata alla presentazione online di un'autorizzazione di esportazione attraverso la piattaforma SIVA.

Ora l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il comunicato n. 92645 del 19 marzo u.s. – allegato alla presente - precisa che per l’esatta individuazione dei codici tariffari in cui tali prodotti sono classificati, si fa riferimento all’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) - DG UE ha comunicato che l'autorità competente al rilascio della predetta autorizzazione è l'Ufficio X della DG per la Politica commerciale internazionale. 

Per la corretta compilazione del DAU, la Commissione DG TAXUD ha provveduto ad integrare in TARIC i seguenti codici che occorre indicare, a seconda dei casi, nella casella 44:

·       Y975 "beni diversi da quelli descritti nell'allegato I del regolamento UE 2020/402";

·       C086 "autorizzazione di esportazione - dispositivi di protezione Regolamento (UE) 2020/402".

Pertanto, in caso di merci rientranti nella disposizione in esame, andrà indicato esclusivamente il codice C086. 

Nella nota della dogana, allegata alla presente, è possibile consultare il dettaglio dei codici tariffari in cui i dispositivi di protezione individuale sono classificati. 

Segue comunicazione in merito alle autorizzazioni per esportare DPI al di fuori dell'unione europea. 

MINISTERO DEFLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

COMUNICATO AGLI OPERATORI

Si comunica che ai sensi del Regolamento (UE) n. 402 del 14 marzo 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:077I:FULL&from=EN), a causa del persistere della crisi epidemiologica e della necessità di assicurare all’Unione Europea la disponibilità di dispositivi di protezione individuale di cui all’Allegato 1 del citato Regolamento, l’esportazione degli stessi nei Paesi extra UE è sottoposta ad autorizzazione di questa amministrazione, sentita la Protezione Civile.

Le domande dovranno pervenire con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 

dgue.dpi@esteri.it 

Il rilascio delle autorizzazioni avverrà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della di richiesta via PECove ricorrano i necessari presupposti elencati all’art. 2, co. 3, del citato Regolamento (UE) n.402/2020. Nel caso in cui, tuttavia, i dispositivi di protezione si trovino in un altro Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, dovrà essere previamente acquisito da questa Amministrazione il nulla osta dello Stato membro, che potrà accordarlo o negarlo entro 10 giorni dalla richiesta.

Le domande (in formato PDF) andranno presentate secondo il modello di autorizzazione riportato nell’Allegato II del Regolamento, ogni campo correttamente compilato secondo le note esplicative. 

La domanda potrà essere presentata dal rappresentante legale dell’azienda esportatrice oppure da un operatore commerciale intermediario munito di espressa delega speciale a presentare istanza di esportazione di dispositivi di protezione individuale, rilasciata dall’esportatore e accompagnata da documento di identità del delegante.

La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da:

  • Prove commerciali comprovanti che la vendita della merce avviene per i soli casi di cui all’art. 2 comma 3 del Regolamento, e dalle quali si evinca chiaramente la tipologia di merce, la quantità, le unità, la dogana di partenza della merce, e il paese di destinazione. 
  • Eventuale delega speciale dell’esportatore.
  • Autocertificazione dell’esportatore o dell’operatore economico il quale dichiara: 
  • che le informazioni contenute nel modello di domanda sono esatte e fornite in buona fede;
  • che i documenti prodotti corrispondono a quelli in suo possesso e si impegna a conservarli per cinque anni;
  • di essere stabilito in Italia.
  • Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.

Per eventuali informazioni si prega di scrivere all’indirizzo e-mail dgue.dpi@esteri.it e indicare un eventuale recapito.

Comunicato Agenzia Dogane 19.3.2020.pdf

20 marzo 2020

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