Addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
Presentazione delle domande di accesso al pensionamento anticipato
Si riporta in allegato il messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026, con il quale la Direzione Generale dell'INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2026, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027.
Nel fare rinvio al testo del messaggio1, si fa presente che la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2026 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
- un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- due mesi, per un ritardo della prestazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
L'accesso anticipato alla pensione di cui trattasi sarà poi riconosciuto a seguito di presentazione della specifica domanda di pensionamento.
L'Istituto - nel premettere che gli adeguamenti alla speranza di vita, per il 2027, dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti pensionistici non si applica ai requisiti pensionistici previsti per l’accesso al pensionamento in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti - ha ricordato, al riguardo, che:
- i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, quelli addetti alle linee "a catena", i conducenti di veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico di trasporto collettivo e i lavoratori notturni per tutto l'anno o quelli a turni occupati per un numero pari o superiore a 78 notti all'anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (al netto dei periodi di disoccupazione e malattia non indennizzata) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6;
- i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di notti compreso tra 72 e 77 all'anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (al netto dei periodi di disoccupazione e malattia non indennizzata) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6;
- i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di notti compreso tra 64 e 71 all'anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (al netto dei periodi di disoccupazione e malattia non indennizzata) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6.
Si sottolinea altresì che - come ribadito dal messaggio in esame - la domanda di accesso al beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo "AP45" e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa. In particolare, occorre produrre la documentazione indicata nella Tabella A allegata al Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del Decreto Legislativo n. 67/2011, come sostituita dalla Tabella A allegata al Decreto interministeriale del 20 settembre 2017 (v. allegato). Qualora, peraltro, dalla documentazione richiesta non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell'attività faticosa e pesante, ai fini dell'accesso al beneficio è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili a provare l'attività svolta. L'intera documentazione da analizzare deve risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate "ora per allora". In ogni caso, per le attività svolte dal 2011 in poi, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 67/2011 e dell’art. 6 del Decreto interministeriale 20 settembre 2011.
All./