Allattamento e buoni pasto

Cassazione sentenza n. 31137 del 28/11/2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31137 del 28.11.2019, ha deciso che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che nella qualità di destinatari delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. 151/2001 osservano in concreto un orario giornaliero effettivo inferiore a quello contrattuale minimo per aver diritto ai buoni stessi.

Nel caso in esame una lavoratrice si era rivolta al tribunale del lavoro affinché le venisse riconosciuto il diritto di percepire i buoni pasto anche se il suo orario effettivo di lavoro risultava inferiore alla soglia minima, pari a 6 ore, prevista contrattualmente per averne diritto.

Entrambi i giudici dei primi due gradi di giudizio hanno accolto le doglianze della lavoratrice sostenendo che la stessa aveva diritto ai buoni pasto anche se fruendo dei riposi per allattamento l’orario di effettivo lavoro era inferiore alle 6 ore.

Diverso avviso la Suprema Corte secondo cui, anche se i permessi per l’allattamento non comportano restrizioni sul fronte del trattamento retributivo, tuttavia non è ragionevole attribuire ai lavoratori che ne usufruirono anche quegli speciali trattamenti assistenziali, quali sono i buoni pasto, previsti in favore dei lavoratori che non si allontanano dal luogo di lavoro.

La Cassazione afferma che la consegna del buono pasto non è obbligatoria per legge, ma dipende dal raggiungimento delle specifiche condizioni previste dal contratto collettivo applicato, quindi esclude che, qualora il contratto richieda lo svolgimento di un numero minimo di ore lavorate per il godimento dei buoni pasto, il buono medesimo non potrà essere riconosciuto ai dipendenti che non abbiano raggiunto la soglia oraria.

Per ogni ulteriore chiarimento rimane a disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.

All.

Cassazione-31137-2019.pdf

02 dicembre 2019

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