Anticipazione mensile del trattamento di fine rapporto in busta paga
Indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Si segnala che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota prot. n. 616 del 3 aprile 2025, riportata in allegato, ha chiarito che, al di là della sperimentazione della Qu.I.R. (cessata il 30 giugno 2018), non è da ritenersi legittima la prassi di anticipo mensile in busta paga del trattamento di fine rapporto.
Secondo l'INL, infatti, la pattuizione collettiva o individuale, che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2120 del Codice civile consente condizioni di miglior favore circa la disciplina legale delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto, può avere ad oggetto una anticipazione dell'accantonamento maturato al momento del patto e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile. In tale ultima ipotesi, l'erogazione mensile verrebbe a costituire una integrazione retributiva, con conseguente imponibilità sul piano contributivo, rimanendo la stessa acquisita nel patrimonio del lavoratore come retribuzione e non come anticipo del trattamento di fine rapporto.
Il personale ispettivo, inoltre, nell'eventualità in cui dovesse riscontrare detta forma di anticipazione mensile, dovrebbe inoltre intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di trattamento di fine rapporto già oggetto di anticipazione, al fine di erogarle al termine del rapporto, conformemente alla finalità dell'istituto, che è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
All./