Conversione del contratto a tempo determinato e disciplina del licenziamento
Importante arresto della Corte di Cassazione
Si informa che con sentenza n. 823 del 16 gennaio 2020 la Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato prima del 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del D.LGS. n. 23/2015, meglio noto come “Jobs Act”) e convertito dal giudice in un contratto a tempo indeterminato successivamente a tale data.
La Corte ha statuito che alla fattispecie si applica la disciplina più favorevole al lavoratore, la tutela reintegratoria/risarcitoria ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori (come modificato dalla legge n. 92/2012, cd. “legge Fornero”) e non il (più sfavorevole) regime delle cd. “tutele crescenti” istituito dal medesimo D.LGS. n. 23/2015 che, come noto, esclude la reintegrazione nel posto di lavoro, con applicazione di un mero indennizzo economico crescente con l’anzianità di servizio ( parametro da ultimo corretto dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018).
L’importante principio di diritto ha risolto un significativo contrasto insorto presso la giurisprudenza di merito (Trib. Roma ord. 6 agosto 2018, n. 75870; Trib. Parma 18 febbraio 2019, n. 383) relativamente alla corretta interpretazione dell’art. 1, co. 2, del D.LGS. n. 23/2015, secondo cui le disposizioni del decreto medesimo “si applicano anche nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato…
Per ogni ulteriore chiarimento rimane a disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.
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