Costituzione della rendita vitalizia in relazione a contributi pensionistici non versati e prescritti
Circolare Inps n° 141 del 12 novembre 2025
A seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'allegata circolare n. 141 del 12 novembre 2025, la Direzione Generale dell'INPS ha modificato le indicazioni fornite con la circolare n. n. 48 del 24 febbraio 2025 circa la costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione che spetterebbe al lavoratore in relazione a contributi non versati ormai prescritti1 e per i quali ne sia provato l'obbligo ed in particolare in merito alla decorrenza dei termini di prescrizione dei diritti previsti dall'art. 13 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'art. 30 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. "Collegato Lavoro 2024").
Secondo le nuove indicazioni dell'Istituto, che sostituiscono integralmente quelle contenute nella citata circolare n. 48/2025 e tengono conto di quanto deciso dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025:
- il diritto di costituire la rendita vitalizia, riconosciuto al datore di lavoro dal primo comma dell’art. 13 della Legge 1338/1962 e al lavoratore dal quinto comma del medesimo articolo, è soggetto a prescrizione;
- il termine decennale di prescrizione del diritto del datore di lavoro (primo comma dell’art. 13) decorre dalla data in cui cadono in prescrizione i contributi oggetto di istanza di rendita vitalizia;
- il termine decennale di prescrizione del diritto del lavoratore (quinto comma dell’art. 13) decorre invece dalla data in cui cade in prescrizione il diritto riconosciuto al datore di lavoro dal primo comma dell’art. 13;
- il lavoratore, ai sensi del quinto comma dell’art. 13, può costituire la rendita vitalizia anche prima che sia caduto in prescrizione il diritto riconosciuto al datore di lavoro dal primo comma, purché dimostri di non potere ottenere la costituzione della rendita vitalizia dal datore di lavoro;
- il diritto di costituire la rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, riconosciuto al lavoratore dal settimo comma dell’art. 13, viene a esistenza a decorrere dalla data in cui cade in prescrizione il diritto che gli viene riconosciuto dal quinto comma dell’art. 13. Nel silenzio delle Sezioni Unite, resta ferma l’imprescrittibilità del diritto previsto dal settimo comma;
- in materia previdenziale, il regime delle prescrizioni è sottratto alla disponibilità delle parti; le prescrizioni operano di diritto e l’Ente previdenziale non può rinunciarvi.
Sulla base dei principi sopra esposti, si può sostenere che dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi decorre il termine di dieci anni entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore (primo comma dell’art. 13); decorso tale termine, il lavoratore può attivare la facoltà riconosciutagli dalla legge, con diritto a vedersi risarcire il danno subito, entro un ulteriore termine decennale (quinto comma dell’art. 13); trascorso anche quest’ultimo periodo, resta la possibilità (imprescrittibile) per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico (settimo comma dell’art. 13) in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro.
Qualora l'istanza di costituzione della rendita vitalizia sia richiesta dal datore di lavoro, l'INPS verifica che:
- per la contribuzione non versata sia effettivamente decorso il termine di prescrizione;
- non sia decorso il termine decennale di prescrizione per la presentazione dell'istanza. Se il termine è decorso la domanda è respinta. Nel caso tale termine sia decorso solo per una parte dei contributi, l'istanza è respinta per la parte prescritta ed esaminata nel merito per la restante parte.
Qualora, invece, l'istanza di costituzione della rendita vitalizia sia richiesta dal lavoratore, l'Istituto verifica che:
- il diritto del datore di lavoro di attivare la rendita vitalizia sia prescritto. Se non è prescritto, la domanda del lavoratore è comunque esaminata nel merito, subordinatamente alla prova di non potere ottenere la costituzione della rendita dal datore di lavoro;
- il diritto del lavoratore di richiedere la rendita ai sensi del quinto comma dell'art. 13 non sia prescritto. Se è prescritto, la domanda viene considerata come presentata a carico del lavoratore ai sensi del nuovo comma 7 dell'art. 13. In funzione del periodo oggetto di istanza, il diritto riconosciuto al lavoratore dal quinto comma dell’art. 13 potrebbe risultare prescritto solo in parte. In tale circostanza, pertanto, l’istanza deve essere considerata inoltrata ai sensi del quinto comma, limitatamente ai contributi per i quali il diritto non risulti prescritto, e ai sensi del settimo comma, limitatamente ai contributi per i quali il diritto del quinto comma risulti prescritto.
In relazione alle domande presentate dal lavoratore, per le quali il diritto di cui al quinto comma dell'art. 13 risulti prescritto alla data della domanda, laddove ancora giacenti, si deve distinguere:
- se l’istanza è stata presentata prima del 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024), la stessa deve essere considerata inoltrata ai sensi del settimo comma e definita d’ufficio come se fosse stata presentata il 12 gennaio 2025, con onere calcolato a tale data, in applicazione del principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo;
- se l’istanza è presentata dal 12 gennaio 2025 in poi, si considera inoltrata ai sensi del settimo comma e la data della domanda, ai fini del calcolo dell'onere, coincide con quella di presentazione.
Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi e l'istruttoria della domanda di rendita, si fa rinvio al testo della circolare in commento.
Allegati
1 Il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria è variato nel corso del tempo: dagli originari 5 anni stabiliti dall'art. 55 del Regio Decreto-Legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si è passati ai 10 anni di cui all'art. 41 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, prorogati per effetto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, per tornare a essere nuovamente di 5 anni a seguito delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Ai fini del computo del termine finale assumono rilevanza anche i diversi provvedimenti normativi intervenuti nel corso degli anni in ordine alla sospensione dei termini di prescrizione per il pagamento dei contributi connessi a eventi straordinari di carattere generale o territorialmente delimitati (a titolo esemplificativo, alluvioni, terremoti, calamità, emergenza sanitaria da COVID-19, ecc.).