Dal 1° luglio 2018 divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti

Disposto della Legge di Bilancio 2018

La legge di bilancio 2018 - L. n° 205/2017 - dispone che ai datori di lavoro ed ai committenti viene fatto divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualsiasi sia il rapporto di lavoro instaurato, rapporto di lavoro subordinato intellettuale o manuale, co.co.co. e contratti di collaborazione instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Il divieto opera dal 1° luglio 2018 pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 Euro.

Pertanto, da tale data, i datori di lavoro ed i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione ed ogni anticipo di essa attraverso una banca o un ufficio postale con:

a) bonifico bancario sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;

b) strumento di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha un conto corrente con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato al lavoratore o in caso di comprovato impedimento a un suo delegato ( coniuge, convivente o familiare in linea retta o collaterale del lavoratore di età non inferiore a 16 anni ).

Secondo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella sua nota n. 4538/2018, la violazione risulta integrata anche quando la corresponsione delle somme sia avvenuta con modalità diverse da quelle suddette o nelle ipotesi in cui il bonifico bancario sia stato revocato o annullato prima dell'incasso. Tale ultima notazione porta a concludere che è imprescindibile che il pagamento sia effettuato con le modalità previste dalla norma ma anche che sia andato a buon fine.

13 giugno 2018

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