Decreto Sostegni e naspi

Temporanea modifica dei requisiti

Il decreto Sostegni semplifica, fino al 31 dicembre 2021, i requisiti di accesso alla indennità di disoccupazione NASpI.

In particolare, l'art. 16 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 dispone che per le nuove prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego – NASpI concesse dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2021 non si applica il requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 22/2015 (comma 1).

Ricordo che i requisiti ordinari per avere accesso alla Naspi sono il possesso congiunto delle seguenti caratteristiche:

· stato di disoccupazione, perdita involontaria del rapporto di lavoro;

· almeno 13 settimane di contribuzione versata nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

· 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

L'art. 16 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 libera la corresponsione della NASpI dalla sussistenza dal requisito relativo alle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Di conseguenza, come sottolinea l'INPS nel messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, fino alla data del 31 dicembre 2021 l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per ogni ulteriore chiarimento rimane a disposizione l'Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.

31 marzo 2021

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