Dimissioni per fatti concludenti
Percezione Naspi
Inps, con messaggio n. 639 del 25.02. u.s.ha chiarito che per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti, disciplinata dall’articolo 26, comma 7-bis, D.Lgs. 151/2015, introdotto dall’articolo 19, L. 203/2024, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, come richiesto dall’articolo 3, D.Lgs. 22/2015.
Inoltre, nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro di cui sopra si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall’articolo 2, comma 31, L. 92/2012, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.
Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l'Ufficio Sinadacale nella persona del Dott. Alberto Virgili
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