Disposizioni in materia di ingresso regolare di lavoratori stranieri e gestione dell'immigrazione
D.L. 3 ottobre 2025 n° 146
Si riporta in allegato il testo del Decreto-Legge 3 ottobre 2025, n, 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.
In proposito si segnalano le seguenti disposizioni:
- Art. 1. Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite ai fini dell’autorizzazione all’ingresso di lavoratori stranieri. Il termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato decorre dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda. Inoltre, il controllo prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025, viene esteso anche alle dichiarazioni fornite per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati e trasferimenti intra-societari.
- Art 2. Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri. Viene messa a regime la precompilazione delle domande di nulla osta, che consente di effettuare controlli prima del click day, e il limite di tre domande per i datori che le presentano come “utenti privati”. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell’art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro inviate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell’impresa.
- Art. 3. Svolgimento dell’attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno. E' introdotta la possibilità di impiegare regolarmente il cittadino straniero nelle more della conversione del permesso di soggiorno, anche quando la richiesta di rinnovo non è stata presentata prima della scadenza del permesso, oltre che nell’attesa del rilascio del primo permesso o del rinnovo dello stesso. Si ricorda che il cittadino straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. Inoltre l’attività di lavoro può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso.
- Art. 4. Armonizzazione dei termini in materia di permessi rilasciati per casi speciali. Al fine di uniformare la disciplina relativa ai permessi di soggiorno rilasciati alle vittime di tratta, di violenza domestica e di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, viene introdotto l’innalzamento della durata di questi ultimi da 6 a 12 mesi e l’estensione del diritto all’assegno di inclusione, già previsto per le vittime di sfruttamento lavorativo, anche ai titolari di permessi rilasciati per protezione sociale e per le vittime di violenza domestica.
- Art. 5. Ingressi fuori quota per l’assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità. Per il triennio 2026-2028 viene confermato il contingente di 10.000 ingressi annui al di fuori del meccanismo delle quote stabilite dai decreti flussi per i lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o ultraottantenni.
- Art. 7. Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale. In materia di ricongiungimento familiare, viene introdotto un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 a 150 giorni, in linea con quello di 9 mesi previsto dalla normativa europea.
Si fa presente che, trattandosi di norme contenute in un decreto-legge, per la loro definitiva validità è necessario che siano confermate dal Parlamento entro il 2 dicembre 2025.
All./