Festività del 25 aprile e del 1° maggio 2025

Trattamenti retributivi

Ai sensi dell’art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, le giornate del 25 aprile (Anniversario della Liberazione) e del 1° maggio (Festa del Lavoro) sono considerate festività nazionali.

Le norme da osservare in occasione delle predette giornate festive sono contenute nella citata Legge n. 260/1949, nella successiva Legge 31 marzo 1954, n. 90, e nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

In questa sede, si ritiene opportuno richiamare brevemente l’attenzione sui seguenti punti.

FESTIVITÀ GODUTE - Per le festività godute (non lavorate) deve essere in linea di massima corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile un trattamento economico di festività rapportato ad un sesto della retribuzione settimanale.

Per le festività non coincidenti con la domenica nessun compenso supplementare è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, essendo la festività non coincidente con la domenica già compresa nello stipendio mensile.

FESTIVITÀ NON GODUTE - Nel caso in cui alcuni dipendenti prestino attività nelle giornate festive, deve essere loro corrisposto, oltre al compenso eventualmente spettante ai sensi della voce precedente, anche quello relativo alle ore di effettiva prestazione, aumentato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - Quando la festività nazionale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell’azienda, per i lavoratori:

— ad orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;

— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore.

Il trattamento economico relativo alla festività nazionale non è, invece, a carico dell’azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile.

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - Per le festività retribuite è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare, ove ancora spettanti, tenendo presente il numero massimo di assegni giornalieri erogabili in ciascun periodo di paga, se interamente retribuito.

Le ore relative alle festività nazionali godute non concorrono a formare il minimo di ore sufficiente affinché il lavoratore possa beneficiare dei suddetti assegni per l’intero periodo di paga.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività, sia godute sia non godute, a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - Il trattamento economico di festività è soggetto alla ritenuta dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.

15 aprile 2025

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