I.N.P.S.

Importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale per l'anno 2023

L’INPS, con circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, ha comunicato l’importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale per CIGO, CIGS e Assegno FIS, validi per l’anno 2023. 

Si rammenta che la Legge di Bilancio 2022 ha previsto, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la sostituzione del sistema dei massimali per fasce retributive con la previsione di un unico massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento. Pertanto, l'importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale, che, come già evidenziato, prescinde dall’importo della retribuzione mensile di riferimento, per l’anno 2023, è pari a: € 1.321,53 lorde e € 1.244,36 al netto della riduzione ex art. 26 della legge n. 41/86 che, attualmente, è pari al 5,84%.
Precisiamo che, limitatamente al settore dell’edilizia e dei materiali lapidei, in caso di intervento della CIG per intemperie stagionali, il massimale mensile, è incrementato, ai sensi dell’art. 2, comma 17, della legge 28.12.1995, n. 549, del 20 per cento. Pertanto, in detta fattispecie, il “tetto”, al lordo e al netto della riduzione, è pari a € 1.585,84 e € 1.493,23. Rammentiamo con l’occasione che, nel caso di riduzione dell’orario di lavoro ovvero di sospensione dal lavoro che non interessi il mese intero, il massimale mensile di integrazione salariale va rapportato al numero delle ore di integrazione spettanti. Deve essere adottato a tal fine un divisore mobile pari al numero delle ore lavorative (ore teoricamente lavorabili) ricadenti nel mese considerato. Per i lavoratori part-time il massimale mensile deve essere riproporzionato in base all’orario contrattuale concordato.
06 febbraio 2023

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